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INCENTIVI 2009: AGEVOLAZIONI E BONUS PER LE FAMIGLIE
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
5 dicembre 2008 0:00
 
Ultimo aggiornamento 15/12/2009

CARTA ACQUISTI (SOCIAL CARD) Cos'e'
La carta acquisti e' una tessera di pagamento -tipo bancomat- che viene "caricata" a spese dello Stato di una somma annuale di 480 euro, accreditati con rate bimestrali di 80 euro. Gli 80 euro di ciascun bimestre possono essere spesi al massimo entro i due bimestri successivi.

E' concessa ad anziani o famiglie con bimbi piccoli che rispondono a determinati requisiti (vedi piu' avanti). 

La carta va richiesta presso gli uffici postali compilando un modulo che poi le Poste inoltreranno all'INPS il quale inviera' la carta inizialmente priva di fondi. 

Prima di accreditare il bonus, l'INPS verifichera' la sussistenza dei requisiti e la correttezza della richiesta. 

La carta sara' poi caricata all'inizio di ogni bimestre, con inizio il bimestre successivo alla richiesta (per esempio se la richiesta viene fatta a Gennaio o Febbraio 2009 il primo accredito sara' fatto nel bimestre Marzo Aprile). Una volta avvenuto il primo accredito, le Poste inviano a casa dell'interessato il codice PIN necessario all'utilizzo della carta. 

Eccezionalmente, per le richieste fatte entro Dicembre 2008 e' stato gia' accreditato l'importo di 120 euro (comprendente l'ultimo bimestre 2008 e il mese di Ottobre 2008). L'accreditamento del primo bimestre 2009, per queste richieste, risulta fatto agli inizi di Febbraio 2009 (come da nota dell'INPS del 4/2/09).
 
L'interlocutore in caso di problemi, dubbi o difficolta' e' e resta la Posta, che deve rilasciare, se richiesta, la stampa della posizione individuale del richiedente, contenente il riconoscimento del diritto di fruizione del bonus. 

Informazioni sugli accrediti e sul saldo disponibile possono essere ottenute, oltre che presso l'ufficio postale, anche chiamando il numero verde 800-666-888 o presso gli sportelli Postamat.

In prima fase la carta puo' essere utilizzata per l'acquisto di alimentari, successivamente potra' essere destinata anche alle spese energetiche (pagamento bollette luce e gas e/o accesso alle tariffe agevolate) e alle spese sanitarie. Alcuni benefici sono ancora in studio.
 
Per quanto riguarda gli acquisti alimentari, ci si deve rivolgere ai negozi convenzionati, che sono quelli abilitati al circuito Mastercard. Quelli che espongono un logo particolare (vedi sito del Ministero dell'economia tra i link utili) applicano anche degli sconti ai possessori della carta.
 
Chi la puo' ottenere
E' concessa ai cittadini italiani residenti in Italia anziani o genitori di bambini di eta' non superiore ai tre anni. 

Sono inclusi gli anziani che, contemporaneamente:
- abbiano piu' di 65 anni e abbiano avuto un imposta Irpef netta pari a zero nell'anno precedente a quello della richiesta oppure nel secondo anno antecedente;
- non godano di trattamenti pensionistici o assistenziali che superino, cumulati a eventuali redditi propri, i 6.000 euro annui (6192 nel 2009) o gli 8.000 euro se di eta' pari o superiore a 70 anni (8.256 dal 2009);
- abbiano un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 6.000 euro (6.192 dal 2009);
- non siano intestatari, da soli o col coniuge, di piu' di un'utenza elettrica domestica, di utenze elettriche non domestiche, di piu' di un'utenza del gas, di piu' di un autoveicolo, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000;
- non fruiscano di vitto pagato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura o in istituti di pena.

 Note dell'INPS:
- i trattamenti pensionistici da considerare sono quelli in essere nell'anno di presentazione della domanda:
- la quattordicesima e l'importo aggiuntivo non costituiscono reddito ai fini della verifica dei requisiti necessari all'ottenimento della carta;
- in caso di validita' dell'ISEE anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: ISEE valido fino a 1/1/09) c'e' comunque il diritto ad usufruire del bonus per tutto il periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). 

Sono inclusi i bambini (e, come fruitori, i genitori, gli affidatari o i tutori) che, contemporaneamente:
- abbiano meno di tre anni;
- abbiano un ISEE inferiore a euro 6.000 (6.192 dal 2009);
- non siano, insieme a chi ne esercita la potesta', l'affido o la tutela, intestatari di piu' di un'utenza elettrica domestica, di piu' di un'utenza elettrica non domestica, di piu' di due utenze del gas, di piu' di due autoveicoli, di piu' di un immobile ad uso abitativo con una quota superiore o uguale al 25%, di immobili ad uso non abitativo con una quota superiore o uguale al 10%, di un patrimonio mobiliare, rilevato dalla dichiarazione ISEE, superiore a euro 15.000.
 
Note dell'INPS:
- il possesso del requisito anagrafico anche per un solo giorno del periodo di riferimento per l'accredito (esempio: bimbo che compie tre anni il 2/1/09) da' diritto all'accredito per l'intero periodo (nell'esempio: primo bimestre 2009). Stessa cosa per la validita' dell l'ISEE;
- in caso di coniugi non legalmente separati il reddito da considerare, al fine di calcolare quello del nucleo familiare, e' quello di entrambi e l'ISEE deve considerare anche il coniuge che magari non vive piu' in casa. 

Nel primo caso la carta viene intestata all'anziano, nel secondo ai genitori (affidatari o tutori). Se questi ultimi hanno potesta' su piu' di un bimbo con i requisiti visti sopra, viene concesso un beneficio multiplo sulla stessa carta (uno per bimbo).
 
I beneficiari con impedimenti fisici possono chiedere che la carta venga intestata ad una persona di fiducia. Tale persona non puo' essere indicata da piu' beneficiari a meno che non siano tutori delegati dall'Autorita' giudiziaria, soggetti che usano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza, di comunita' religiose etc.
 
Nel sito del Governo riportato tra i link utili e' possibile scaricare il modulo e le istruzioni di compilazione.
Per approfondire le disposizioni dell'INPS in caso di rigetto e riesame delle domande o di istruttoria per le situazioni pendenti, si veda la nota del 4/2/2009 riportata tra i link utili di questa scheda.

Riferimento normativo:
Introdotta dal dl 112/08 convertito nella legge 133/08 e resa attuativa da due decreti del Ministero dell'Economia (DM 16/9/08 e DM 8/11/08) entrambi pubblicati sulla GU del 1/12/08. Tra i link utili anche il messaggio INPS n.2881 del 4/2/09.

BONUS FAMIGLIE
Per l'anno 2009, ai soggetti residenti in Italia con nucleo familiare a basso reddito (valgono i redditi di tutti i componenti del nucleo) e' riconosciuto un bonus straordinario (una tantum) di:
- euro 200 per i pensionati componenti unici del nucleo familiare con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- euro 300 per nuclei familiari di due componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;
- euro 450 per nuclei familiari di tre componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 17.000 euro;
- euro 500 per nuclei familiari di quattro componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 20.000 euro;
- euro 600 per nuclei familiari di cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 20.000 euro;
- euro 1.000 per nuclei familiari di oltre cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore a 22.000 euro;
- euro 1.000 per nuclei familiari con componenti portatori di handicap con reddito complessivo familiare non superiore a 35.000 euro. 

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 2/2009,  ha definitivamente chiarito che:
- in merito al bonus di 1.000 euro per nuclei familiari con componenti portatori di handicap, che sono incluse tutte le situazioni in cui il coniuge, un figlio o un altro familiare sia portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e risulti fiscalmente a carico del richiedente.
- e' determinante, per usufruire dei benefici, l'appartenenza ad un unico nucleo familiare, quindi non spetta bonus doppio per genitori separati o divorziati, etc. La regola vale per tutti, genitori, figli e altri familiari. 

Il reddito complessivo del nucleo familiare si ottiene sommando i redditi dei singoli componenti riferiti all'anno 2007 o al 2008 (a scelta del richiedente).
Esso puo' essere costituito esclusivamente da:
- redditi da lavoro dipendente o assimilato;
- redditi da lavoro autonomo occasionale (svolto dal coniuge non a carico o da altri soggetti a carico);
- redditi di pensione.
 - redditi fondiari percepiti insieme agli altri redditi per un massimo di 2.500 euro (questi devono essere percepiti unitamente ad uno dei redditi detti sopra, per poter fruire dell'agevolazione); 
 
Il numero dei componenti della propria famiglia si ottiene contando il richiedente, il coniuge non separato, i figli e gli altri familiari a carico (ai sensi dell'art.12 dpr 917/86).
Il suddetto bonus viene erogato dai datori di lavoro o dagli enti pensionistici (i cosiddetti "sostituti d'imposta") ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito a fini fiscali o per l'accesso ad altre agevolazioni come la carta acquisti.
 
Deve essere compilata una richiesta/autocertificazione con la quale il richiedente dichiara la composizione del proprio nucleo familiare e di essere in possesso dei requisiti necessari per fruire del bonus. Va utilizzato un modulo che sara' approntato dall'Agenzia delle entrate, presentabile anche attraverso terzi (commercialisti, CAF, sindacati, etc.etc.) a cui non spetta per tale attivita' alcun compenso.
 
La richiesta va presentata entro il 28/2/2009 se i redditi si riferiscono all'anno 2007, oppure entro il 31/3/2009 se i redditi si riferiscono al 2008. La richiesta puo' esser fatta una sola volta scegliendo una di queste possibilita'.
 
Nel primo caso il bonus viene erogato (in busta paga) entro Marzo o Aprile 2009, a seconda che provveda -rispettivamente- il datore di lavoro o l'ente pensionistico.
Nel secondo caso l'erogazione avviene entro Aprile o Maggio 2009, a seconda che provveda -rispettivamente- il datore di lavoro o l'ente pensionistico.
Il datore di lavoro o l'ente pensionistico recuperano poi i bonus erogati attraverso compensazione, come crediti d'imposta.
 
In tutti i casi in cui il bonus NON e' erogato dai datori di lavoro o dagli enti pensionistici la richiesta puo' essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30/6/09 oppure con la dichiarazione dei redditi relativa al 2008.
 
I moduli con le istruzioni di compilazione e presentazione sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate al link riportato nella sezione Link Utili.
 
Riferimento normativo:
Decreto anticrisi, d.l.185/08, convertito nella legge 2/09, art. 1, e circolare dell'Agenzia delle entrate n.2/09.  
 
FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI
Viene costituito un fondo rotativo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 da utilizzare per il rilascio di garanzie -anche fidejussorie- alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento.  Ulteriori 10 milioni di euro sono riservati a contributi destinati a famiglie di bambini nati o adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare (quelle definite dal decreto del Ministero della Sanita' n.279 del 18/5/2001).

I dettagli di questo bonus sono stati fissati dal decreto attuativo del 10/9/2009, al quale e' seguita la firma di un protocollo tra Ministero e ABI. Il bonus sara' attivo al momento in cui le banche e le finanziarie che vorranno aderire all'iniziativa firmeranno singole convenzioni. Per quanto riportato sul sito del Governo si parla dell'inizio del 2010.

IN BREVE
- I finanziamenti interessati sono quelli a tasso fisso, di durata fino a 5 anni di ammontare non superiore a 5000 euro.
- Le garanzie "di Stato" potranno arrivare al 50% della quota capitale del finanziamento e sono incondizionate e irrevocabili. Se il richiedente ha un ISEE inferiore a 15.000 euro la garanzia potra' salire fino al 75% del prestito.
- Il fondo, costituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, sara' gestito da un apposita' societa' a capitale pubblico (forse la CONSAP).
- L'iter per usufruirne sara' praticamente questo: i soggetti interessati si rivolgono alle banche o finanziarie che aderiranno all'iniziativa (firmando una convenzione). Queste si rivolgeranno al soggetto gestore, per via telematica, per ottenere l'ammissione al fondo. Ottenuta tale autorizzazione stipuleranno il finanziamento con il richiedente.
- La garanzia interviene ovviamente in caso mancato pagamento delle rate. In prima fase la banca/finanziaria si rivolgera' direttamente al debitore (beneficiario del finanziamento) con invio di un sollecito. Se a questo non seguira' pagamento entro 60gg, la banca/finanziaria potra' chiedere l'intervento al fondo. Per la parte non coperta dal fondo (interessi, spese, etc) la banca/finanziaria dovra', se vorra', agire direttamente verso il debitore.
- Per i genitori di bambini (sempre nati o adottati nel triennio) che siano portatori di malattie rare e' concesso anche un contributo per gli interessi di misura tale che il TAEG a carico del beneficiario sia di massimo 0,50%.

PER AGGIORNAMENTI: clicca qui
 
Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009).
 
BONUS APPRENDISTI E PRECARI
Vengono introdotti, in via sperimentale ed in aggiunta alle ordinarie indennita' di disoccupazione, degli strumenti di tutela del reddito in caso si sospensione dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali e di licenziamento.
 
Per il triennio 2009/2011 queste indennita' sperimentali riguarderanno gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio e i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS che soddisfino determinati requisiti, ai quali potra' andare una somma pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente.
 
Si attendono decreti attuativi del Ministero del lavoro. Non trattandosi di materia di diretto interesse del consumatore, i dettagli non saranno approfonditi e si rimanda al sito dell'INPS o del Ministero stesso (clicca qui)
 
Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.19
 
MUTUI PRIMA CASA
TETTO-RATA PER I MUTUI A TASSO VARIABILE
Per i mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto della casa di abitazione e ancora in corso nel 2009, le rate non possono essere calcolate ad un tasso superiore al 4% e l'eventuale loro eccedenza sara' a carico dello Stato.

In pratica le rate da pagare nel 2009 sono calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.

In particolare l'agevolazione riguarda solo le rate del 2009 di mutui che non siano a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento, con ipoteca, sottoscritti fino al 31/10/08 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (con eccezione di quelle di categoria A1 A8 e A9, quindi case signorili, ville e castelli) ovvero accollati fino al 31/10/08 a seguito di frazionamento, da persone fisiche.

L'agevolazione e' applicabile anche ai casi in cui i mutui:
- siano stati oggetto di cartolarizzazione o di emissioni di obbligazioni bancarie garantite.
- siano stati oggetto di rinegoziazione alle condizioni previste dallo Stato secondo gli accordi con l'ABI (la "rinegoziazione di Stato" prevista dal DL 93/08 convertito nella legge 126/08), con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero a partire dal momento in cui il conto di finanziamento ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel 2009.
- siano a tasso variabile, rata fissa e durata variabile. In questo caso l'effetto del contributo dello stato si evidenziera' sulla minor durata piuttosto che sulla rata che, per contratto, rimane fissa.

e nei casi in cui il mutuatario:
- sia in ritardo con i pagamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la dedadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell'atto di precetto. In questo caso le banche possono chiedere al cliente il pagamento delle rate insolute (sempre e solo relative al 2009) calcolate al netto del contributo in conto interessi.

Nella pratica, per coloro che hanno un conto corrente bancario, la parte della rata a carico dello Stato dev'essere accreditata dalla banca con valuta del giorno di scadenza della rata stessa, senza costi per il cliente. Le banche, a loro volta, potranno poi detrarre dalle proprie tasse (come credito di imposta) la parte delle rate accreditate ai clienti.

Non e'  necessario che il cliente si attivi per chiedere alla propria banca la concessione del beneficio poiche' per quanto dispone la legge e' l'Agenzia delle entrate che deve informare ogni banca su quali siano i mutuatari possessori dei requisiti.
I soggetti in possesso dei requisiti possono ovviamente informarsi presso gli sportelli bancari e semmai -in caso di problemi (se per esempio il loro nominativo non risultasse tra quelli comunicati dall'Agenzia)- inoltrare loro stessi una domanda dichiarando il possesso dei requisiti con un'autocertificazione.
L'ABI ha predisposto a questo scopo un modulo, reperibile al link: clicca qui

Al momento il suddetto meccanismo  "automatico" si sta sviluppando, anche grazie al recente provvedimento "attuativo" dell'Agenzia delle Entrate (provvedimento del 4/3/2009). Il Ministero dell'economia ha comunque stabilito che entro Febbraio 2009 tutte le banche dovranno essere pronte e operative.

Molti chiarimenti -in parte riportati su questa scheda- sono contenuti nelle circolari del Ministero dell'Economia del 28/12/08 (n.117852) e del 13/2/2009 (n.11434).

Riferimenti normativi:
D.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 art.2 comma 1 e Circolari del Ministero dell'Economia, dipartimento del tesoro, del 28/12/08 (n.117852) e del 13/2/2009 (n.11434).  

SULLA SURROGAZIONE
Viene ribadito che gli atti di consenso alla surrogazione relativi ai mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale e contratti fino al 29/1/09 da soggetti in favore dei quali e' prevista la rinegoziazione obbligatoria sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese.


La quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione.

Per eventuali attivita' aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente.

Le banche e gli intermediari, per l'esecuzione delle formalita' connesse con l'estinzione anticipata del mutuo (art.7 decreto 7/07, decreto bersani bis) non devono applicare costi di alcun genere, anche in forma indiretta.

PENALE PER RITARDI
Ulteriormente, il cosiddetto "decreto anticrisi" ha previsto che nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima."
Cio' dal vigore dal 5/8/2009, per effetto dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, legge 102/2009.

Riferimenti normativi:
D.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 art.2 comma 1bis, D.l.78/09 art.2, convertito nella legge 102/09

FONDO SOLIDARIETA'

Entro Marzo 2009 circa il Ministero dell'ecoomia e delle finanze dovra' emanare un decreto che attui e renda operativo il "fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa previsto fin dalla Finanziaria 2008 (art.2 comma 475 legge 244/07).

NOVITA' PER IL CONTO CORRENTE NUOVE REGOLE PER LE COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO 
Com'e' noto, le commissioni di massimo scoperto (Cms), ovvero quelle commissioni che vengono applicate sulla massima esposizione debitoria del cliente -dei saldi per valuta- sono state ridimensionate dal D.l.185/08 a partire, per i nuovi contratti, dal 29/1/09 e -per quelli vecchi- dal 1/7/2009.

Esse non possono essere applicate:
- se il saldo e' a debito per un periodo continuativo inferiore a 30 gg.;
- in caso di utilizzi in assenza di fido.

In poche parole, la commissione di massimo scoperto puo' essere applicata solo quando il cliente ha un fido e il suo scoperto dura piu' di 30 gg.

Riguardo ai fidi, non possono essere piu' applicate le cosiddette "provvigioni di conto", -ovvero le spese per la concessione del fido- quando questo non venga utilizzato. La banca in pratica non puo' chiedere di essere remunerata per il solo fatto che si obbliga a tenere delle somme a disposizione del cliente, quando quest'ultimo non ne fa uso.

E' fatta salva la possibilita' di pattuire, per iscritto con un accordo (non rinnovabile tacitamente e dal quale il cliente puo' recedere in qualsiasi momento) l'applicazione di tali spese sottoforma di un
corrispettivo predeterminato, fissato insieme al tasso debitore applicabile sulle somme effettivamente utilizzate, omnicomprensivo e proporzionato rispetto alla durata dell'affidamento.
In ogni caso, eventuali pattuizioni di interessi, commissioni e provvigioni diventano rilevanti ai fini della determinazione del TAEG e della rilevazione dell'usura. Si aspettano in merito disposizioni del Ministero dell'Economia. 

Il cosiddetto "decreto anticrisi" ha specificato che tali corrispettivi, per chi ha un fido con la banca, non devono superare lo 0,5% -per trimestre- dell'importo di affidamento, a pena nullita' delle relative clausole contrattuali.
Cio' dal 5/8/2009, data di entrata in vigore della legge che ha converito il decreto. Entro tale data le banche dovranno rimodulare i nuovi corrispettivi introdotti a seguito dell'eliminazione delle commissioni di massimo scoperto. Da precisare che questa limitazione riguarda chi ha un fido, quindi prettamente le aziende.

Riferimenti normativi: D.l. 185/08 convertito nella legge 2/09 art.2 bis e D.l.78/09 (anticrisi) art.2, converito nella legge 102/2009

NUOVE REGOLE PER VERSAMENTI E BONIFICI (da Novembre 2009)
A fronte di ogni versamento o bonifico corrisponde una data di valuta, che e' la data data dalla quale parte il conteggio degli interessi, e una data di disponibilita', che e' quella dalla quale i soldi risultano disponibili.
I giorni di valuta cambiano a seconda del tipo di operazione, e ad oggi sono determinati da ogni banca in modo libero, contrattualmente, con eccezione dei versamenti di contante, assegni circolari della stessa banca ove si opera o bancari della stessa filiale, per i quali la legge impone come data di valuta la data di operazione. 

La novita' e' che dal 1/11/2009 tutte le valute sono fissate dalla legge, per cui si avra':
- valuta per il beneficiario di bonifici: max un giorno lavorativo.
- valuta per versamento di assegni circolari: max un giorno lavorativo.
- valuta per il versamento di assegni bancari: max tre giorni lavorativi.

Riguardo alla data di disponibilita' delle somme, sempre dall'1/11/2009:
- disponibilita' per il beneficiario di bonifici: max quattro giorni lavorativi.
- disponibilita' per versamento di assegni circolari: max quattro giorni lavorativi.
- disponibilita' per versamento di assegni bancari: cinque giorni lavorativi (quattro dal 1/4/2010).

Termini attuali invariati:
- valuta versamenti di contante: stesso giorno delll'operazione.
- valuta versamenti di asssegni circolari della stessa banca: stesso giorno dell'operazione.
- valuta versamenti di assegni bancari della stessa filiale: stesso giorno dell'operazione. 

Fonte normativa: D.l.78/09 convertito nella legge 102/2009 art.2 e D.lgs.385/93 art.120

BONUS ELETTRICITA'
Il bonus e' usufruibile dal 1/1/2009 con possibilita' di godimento retroattivo a tutto il 2008 (per chi inoltra la domanda entro il 30/6/09, si veda in proposito la sezione dedicata alle modalita' di erogazione).
 
Chi ne usufruisce
E' stato istituito un sistema di protezione sociale destinato a clienti finali domestici:
a)in condizioni di disagio economico,ovvero quei nuclei familiari che dispongono di un ISEE di valore inferiore od uguale a 7.500 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 3 kw (4,5 Kw se il numero di familiari con stessa residenza  supera i 4)
L'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) e' un documento che "fotografa" la situazione economica della famiglia tenendo conto dei redditi, del patrimonio immobiliare e delle caratteristiche di numerosita' della stessa;
b) in condizioni di disagio fisico. Sono intesi come tali quelli nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per il loro mantenimento in vita. 

c) con quattro o piu' figli (famiglie numerose) a carico,  con ISEE non superiore a 20.000 euro, per una sola utenza nella casa di residenza con potenza impegnata fino a 4,5 Kw. 
 
Nei casi in cui le suddette situazioni coestistano il bonus e' cumulabile.
 
Per conoscere i dettagli sui requisiti di accesso si veda il sito dell'Autorita' garante riportato tra i link utili.

Quantificazione per il 2008
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare:
- euro 60 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 78 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 135 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.

Quantificazione per il 2009
Per i clienti in stato di disagio economico l'importo annuale varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare:
- euro 58 annui per nucleo familiare di 1-2 componenti;
- euro 75 annui per nucleo familiare di 3-4 componenti;
- euro 130 annui per nucleo familiare di oltre 4 componenti.
 
L'importo annuale viene ripartito sulle bollette del periodo, in proporzione rispetto ai giorni considerati -ai fini degli addebiti di consumo di energia- da ogni bolletta. La formula utilizzata e' I'importo bonus annuale diviso 365 e poi moltiplicato per il numero di giorni. Il risultato e' arrotondato alla seconda cifra decimale.
 
Per i clienti in stato di disagio fisico il bonus e' invece di 150 euro l'anno per il 2008 e di 144 euro l'anno per il 2009.
 
L'erogazione
Deve essere presentata una richiesta di ammissione presso il proprio Comune di residenza o presso altri istituti delegati (come i CAF) compilando un modulo predisposto che puo' essere ritirato presso gli uffici comunali o scaricato dal sito dell'Autorita' garante.
 
Il Comune rilascia un certificato e lo inoltra al distributore locale che, effettuate tutte le verifiche del caso, autorizza il venditore ad erogare il bonus all'utente.

Per i casi di disagio economico -vedi lettera a) della precedente sezione- il bonus e' riconosciuto per un anno e puo' essere rinnovato per altri 12 mesi. Cio' dietro apposita richiesta da presentarsi in Comune entro il penultimo mese del periodo (annuale) di godimento. Se la richiesta di rinnovo e' presentata in ritardo essa viene trattata come se fosse la prima (quella di ammissione), e si seguono i tempi e i modi della prima attivazione.
 
Il bonus viene erogato dal venditore nella prima bolletta successiva al momento in cui riceve, a sua volta, la fatturazione dello stesso da parte del distributore locale. L'erogazione avviene tramite accredito di una specifica "componente tariffaria compensativa" espressa in euro.
 
Per chi inoltra la richiesta entro il 30/6/09 (termine prorogato dalla delibera AEEG 49/09) c'e' la possibilita' di vedersi erogato anche il bonus "retroattivo" per il 2008, calcolato dal 1/1/08 o comunque dalla data di attivazione della fornitura (se successiva).
Se l'utente ha i requisti per goderne sia per il 2008 che per il 2009, i bonus vengono sommati e liquidati nelle bollette successive, utilizzando la gia' detta formula di riparto (Somma bonus annuali -per il 2008 e 2009, in questo caso- diviso 365 moltiplicato per il numero di giorni di competenza di ogni bolletta).

Attenzione!

Gli utenti che hanno le caratteristiche per beneficiare del bonus nel 2008 ma non piu' nel 2009, possono comunque godere retroattivamente del bonus presentando la domanda entro il 31/3/09. In questo caso nelle successive bollette verra' ovviamente ripartito solo il bonus per il 2008.
 
Per informazioni dettagliate e per scaricare la modulistica si veda il sito dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas riportato tra i link utili.
 
Riferimento normativo:
D.M. (Ministero dello sviluppo economico) del 28/12/07, emesso in ottemperanza alle disposizioni della Finanziaria 2006 (legge 266/05), art.1 comma 375.
Le disposizioni attuative sono invece la Delibera AEEG del 6 Agosto 2008 modificata dalle Delibere 152/08 e 172/08.
 
BONUS GAS L'autorita' garante per l'energia ed il gas ha definito, con provvedimento del 6/7/2009, i criteri per fruire del cosiddetto BONUS GAS che va ad aggiungersi al bonus energia gia' detto.

Le domande potranno essere presentate al proprio Comune di residenza a partire dal prossimo Novembre, con possibilita' di godere del bonus in modo retroattivo a tutto il 2009 se si provvede entro Aprile 2010.

Beneficiari:
Clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro (20.000 euro se vi sono 4 o piu' figli a carico), solo per la fornitura di gas nell'abitazione di residenza, compresi gli utenti che utilizzano impianti di riscaldamento condominiali a gas naturale. 

Valore bonus
Varia a seconda della zona climatica, della tipologia di utilizzo (solo cottura e acqua calda, solo riscaldamento, oppure cottura acqua calda e riscaldamento insieme), e del numero di residenti nell'abitazione. 

Questa la tabella
Bonus in Euro
 
zone A/B
 
zona C
 
zona D
 
zona E
 
zona F
 
Famiglie fino a 4 componenti:
Acqua calda sanitaria e/o cottura
Riscaldamento
Acqua calda sanitaria e/o cottura piu' risaldamento
 

  25
  35
  60
 

  25
  50
  75
 

  25
  75
100
 

  25
100
125
 

  25
135
160
 
Famiglie oltre 4 componenti:
Acqua calda sanitaria e/o cottura
Riscaldamento
Acqua calda sanitaria e/o cottura piu' risaldamento
 

  40
  45
  85
 

  40
  70
110
 

  40
105
145
 

  40
140
180
 

  40
190
230
 

Le zone climatiche sono quelle definite dal Dpr 412/1993. L'elenco e' disponibile su molti siti internet tra cui: clicca qui

Come chiederlo
Si puo' presentare domanda al proprio Comune di residenza o presso altro istituto incaricato (come per esempio i CAF).
Per chi presentera' la domanda entro il 30/4/2010 l'applicazione del bonus sara' retroattiva al 1/1/2009.

L'erogazione e' analoga a quella del bonus elettrico (vedi sopra). Il comune trasmette i dati al distributore locale che a sua volta colloquia con il venditore che provvede all'accredito in bolletta. 

La modulistica da utilizzare e' presente su vari siti, tra cui quello dell'Autorita' garante per l'energia ed il gas, dove si trovano tutte le informazioni dettagliate: clicca qui

E' stato anche approntato un numero verde per chiedere informazioni: 800.166.654 (ore 8-18 dal lunedi al venerdi).


Nota: il bonus GAS e' cumulabile sia con il bonus elettrico che con la carta acquisti. 

Fonte normativa:
D.l. 248/07 (legge 31/08), art.46, Dl 185/08 (legge 2/09) art.3, e Delibera ARG/GAS 88/09 del 6/7/2009 

MODIFICA PROCEDURE PER ACCESSO AI "BONUS ENERGIA" Ricordiamo che la Finanziaria 2008 ha prorogato fino a tutto il 2010 i cosiddetti "bonus energia" ovvero le detrazioni fiscali del 55% (applicabili sull'irpef lorda in sede di dichiarazione dei redditi) per:
- spese di riqualificazione energetica per interventi che consentano un risparmio energetico annuale -sull'energia primaria per il riscaldamento- di almeno il 20% rispetto ai valori di legge (d.lgs.192/2005 allegato C, numero 1, tabella 1): limite detraibile 100.000 distribuiti in massimo dieci anni;
- spese per interventi di isolamento termico riguardanti pareti, tetti, pavimenti e finestre: limite detraibile 60.000 euro distribuiti in massimo dieci anni;
- spese per installazione di pannelli solari per produrre acqua calda: limite detraibile 60.000 distribuiti in massimo dieci anni;
- spese per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione: limite detraibile 30.000 euro distribuiti in massimo dieci anni.

 Il decreto, nella versione convertita in legge, introduce alcune novita':
- per le spese sostenute dal 2009 in poi, vi e' l'obbligo di invio preventivo di un'istanza, all'Agenzia delle entrate e per via telematica, al fine di consentire alla stessa il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto di limiti annuali di spesa dello Stato.Non si potra' procedere alla detrazione se non vi sara' approvazione da parte dell'Agenzia.
- per le spese sostenute dal 2009 in poi la detrazione e' ripartibile in cinque anni.

Non sono ad oggi note le modalita' e i termini di invio delle istanze.

Riferimenti -con relativa modulistica- si potranno trovare al piu' presto, ci auguriamo, sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge 2/09 (29/1/09) il gia' esistente DM 19/2/07 che si occupa di queste detrazioni verra' aggiornato alle nuove disposizioni.

Per chiarimenti sulle detrazioni fiscali si veda la scheda inserita tra i link utili.

Nota importante:
La prima versione del decreto anticrisi al riguardo e' stata del tutto rivista in sede di conversione in legge. E' stata infatti eliminata sia la retroattivita' della disposizione al 2008, sia la tempistica di presentazione dell'istanza, che presumibilmente sara' precisata sul decreto ministeriale di prossima emissione.

Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08),  convertito nella legge 2/09, art.29 comma 6

BLOCCO TARIFFE Il decreto anticrisi prevede anche un blocco delle tariffe, dei diritti e dei contributi statali e del loro adeguamento all'inflazione per il periodo Dicembre 2008-Dicembre 2009. Per i diritti, tariffe e contributi degli enti locali occorre la decisione dei competenti organi.
Fanno eccezione:
- le tariffe del servizio idrico;
- le tariffe autostradali per le quali gli incrementi (l'ultimo, del 2,5%, era previsto dal Gennaio) rimangono "congelati" solo fino al 30/4/09;
- le tariffe di luce e gas, per le quali continua a decidere l'Autorita' garante che viene comunque invitata ad adottare misure che consentano alle famiglie di fruire dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo del petrolio.

Il Tesoro ha chiarito ulteriormente, con una nota ufficiale, che il blocco riguarda solo le tariffe e i diritti dei servizi erogati direttamente dalla pubblica amministrazione, come per esempio dalla Motorizzazione, delle Ferrovie statali, etc.
 
Per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico ferroviario, c'e' da dire che il decreto anticrisi (all'art.25) subordina il finanziamento a Trenitalia di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011 alla stipula di nuovi contratti di servizio che garantiscano che per il 2009 non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto regionale e locale.
 
Riferimento normativo:
Decreto anticrisi (d.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.3

BUONI VACANZA Il 6/2/09 e' stato pubblicato sulla GU il decreto del Presidente del Consiglio (DPCM 21/10/08) che detta le modalita' di fruizione dei cosiddetti "buoni vacanza", a seguito di disposizioni generiche sancite dalla legge 135/2001 prima e dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007 art.2 comma 193) poi. 

Si tratta di un contributo statale destinato alle famiglie a basso reddito utilizzabile per le vacanze al mare, in montagna o alle terme in tutto l'arco dell'anno con esclusione del periodo che va dalla prima settimana di Luglio all'ultima di Agosto e quello dal 20/12 al 6/1.

Il bonus e' quantificato in termini percentuali (va dal 20 al 45%) diversi a seconda del  numero dei componenti il nucleo familiare e del relativo reddito, calcolato su limiti precisi di spesa.
Per esempio: una famiglia di tre persone con reddito complessivo da 25.000 a 30.000 euro puo' godere di un bonus del 20% sul tetto massimo di spesa di 1.020 euro.

A livello pratico e' atteso un ulteriore decreto che chiarisca a chi dovranno essere presentate le domande. Il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovra' stipulare a tal fine delle convenzioni con appositi gestori che si occupino di accogliere e valutare le domande per poi stilare degli elenchi stabilendo un raccordo con la rete di strutture turistiche convenzionate. 

Informazioni dettagliate si trovano sul sito: clicca qui

Riferimenti normativi:
La Finanziaria 2008 (legge 244/07 art.2 comma 193) ha attivato il "fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" gia' previsto dall'art.10 della legge 135/2001, prevedendo l'emissione di decreti che regolamentino l'utilizzo del fondo allo scopo di creare dei "buoni vacanza" da destinare alle fasce sociali piu' deboli. Il DPCM 21/10/08 ha definito le caratteristiche di questi buoni.

BONUS ACQUA La fornitura di acqua e' gestita localmente (dai vari gestori del servizio idrico che fanno capo alle Autorita' di ambito, gli AATO) e conseguentemente gli eventuali bonus dedicati alle famiglie a basso reddito sono decisi allo stesso modo, dalle Autorita' locali. 

Ogni utente interessato deve quindi informarsi presso il proprio gestore o direttamente presso l'AATO competente (ogni Regione puo' averne uno o piu').

Per quanto riguarda i Comuni gestiti dall'AATO 3 Medio Valdarno (53 Comuni appartenenti alle Province di Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato, quindi in termini generali il territorio di Firenze-Prato-Pistoia, il Mugello, la Valdisieve, la parte settentrionale del Chianti e la parte mediana del Valdarno), sono attive queste agevolazioni: 

Per i nuclei familiari nei quali sia presente l'intestatario del contratto con Publiacqua, con questi requisiti:
- ISEE fino a Euro 9.495;
- indicatore ISEE fino a Euro 11.844 con almeno 5 componenti;
- indicatore ISEE fino a Euro 11.844 e almeno un soggetto che, a causa di particolari condizioni mediche, adeguatamente certificate, necessiti di un maggior utilizzo di acqua superiore di almeno il 30% il consumo storico dell'utente o la media dei consumi dell'utenza domestica. 

e' ottenibile il rimborso annuale pari all'importo relativo a 20 metri cubi/annui di acqua per ciascun componente del nucleo familiare (calcolato applicando la tariffa base del servizio usufruito).

Le richieste vanno presentate su moduli predisposti dall'Autorita' agli uffici di Publiacqua.
Moduli, informazioni e dettagli si trovano a questo link: clicca qui

LINK UTILI
- Testo del decreto Anticrisi convertito in legge: clicca qui
-
Sito del Governo sulla Carta Acquisti, con istruzioni e modulistica: clicca qui
Messaggio INPS sulla Carta Acquisti:  clicca qui
- Sito Agenzia delle entrate per richiesta del BONUS FAMIGLIA con circolare n.2/09: clicca qui
-
Sito del garante AEEG su Bonus sociale energia, con istruzioni di fruizione e modulistica: clicca qui
 
- Scheda pratica INCENTIVI 2008: ROTTAMAZIONE AUTO, INTERVENTI SULLA CASA E 'BONUS' FISCALI; clicca qui 
- Scheda pratica RESTAURARE UN IMMOBILE DETRAENDO IL 36% DALLE TASSE: clicca qui
   
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS