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Decreto 'Ristori-bis', le misure di interesse del consumatore
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
10 novembre 2020 10:05
 
E’ entrato in vigore lunedi 9 novembre il nuovo, ennesimo, decreto legge emanato nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 e dei provvedimenti restrittivi conseguenti.
Questo decreto, Dl 149/2020, riguarda soprattutto le attività economiche delle cosiddette zone arancioni e rosse coinvolte e gravemente pregiudicate dalle misure restrittive introdotte dagli ultimi Dpcm, in particolare il Dpcm 3/11/2020, e prevede tra le altre misure incrementi e allargamenti dei ristori a fondo perduto già introdotti dal primo decreto ristori, nonché benefici sugli affitti e proroghe dei pagamenti di imposte e tasse.

Per quanto riguarda i consumatori/cittadini le misure sono le seguenti:
CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE MEDIE (art.13)
Per le aree (Regioni) del territorio italiano incluse nelle cosiddette “zone rosse”, a fronte dell’imposizione della didattica a distanza per le classi della scuola media, per i genitori degli alunni coinvolti che siano lavoratori dipendenti e non possano svolgere la loro attività lavorativa a distanza, è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro per tutta la durata della didattica a distanza dei figli. Il beneficio è concesso ad entrambi i genitori, alternativamente. Per i periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura a seguito delle misure restrittive.

A questi benefici sono destinati 52,1 milioni di euro per l’anno 2020 e l’erogazione spetta all’INPS

Questa disposizione si affianca a quella prevista dal primo decreto ristori all’art.22.

BONUS BABY SITTING PER GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IN PRESENZA NELLE SCUOLE MEDIE (art.14)
A decorrere dal 9 novembre 2020, e limitatamente alle aree (Regioni) del territorio italiano incluse nelle cosiddette “zone rosse” nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza delle scuole secondarie di primo grado (scuola media) i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell'attivita' didattica in presenza. La fruizione del bonus di cui al presente articolo e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, ed e' subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno dell'attivita' lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura a seguito delle misure restrittive.

Sono coinvolti anche i genitori affidatari, ma il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Il bonus è erogato attraverso il libretto famiglia e viene erogato dall’INPS che dovrà predisporre le modalità di richiesta. Il limite di spesa è di 7,5 milioni di euro per il 2020.

DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE DELLA CLASS ACTION (art.26)
I termini di partenza della nuova azione “di classe” (class action) introdotta dalla legge 31/2019 slittano ancora. Si parla entrata in vigore decorsi venticinque mesi dalla pubblicazione della stessa legge in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 18/4/2019), quindi a Maggio 2021.

INDENNITÀ LAVORATORI SPORTIVI (art.28)
Per quanto riguarda l’indennità per i lavoratori sportivi introdotta dal primo decreto ristori, questo nuovo decreto precisa che si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
 
 
 
 
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