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Archivio Tlc-'Cattivi pagatori', cos'è e come funziona
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Scheda Pratica di Rita Sabelli
15 marzo 2019 12:42
 
Risulta partito l’archivio “cattivi pagatori” del settore telefonico, chiamato S.I.Mo.I.Tel "Sistema informativo sulle morosita' intenzionali nel settore della telefonia", regolato da un Provvedimento del Garante della Privacy del 2015 emanato a seguito della richiesta di ASSTEL -Associazione di categoria dei gestori/operatori- in merito alla creazione di un sistema per la verifica dell'affidabilita' e della puntualita' nei pagamenti nel settore dei servizi di comunicazione elettronica.

Scopo di questa scheda è informare l’utente sulla modalità di funzionamento di questo archivio e sui diritti esercitabili.

Indice scheda
COS’È, QUANDO SI PUÒ ESSERE ISCRITTI, PREAVVISO DI ISCRIZIONE
INFORMAZIONI ALL’UTENTE
DIRITTI DELL’UTENTE
RIFERIMENTI NORMATIVi E LINK UTILI

COS’È, QUANDO SI PUÒ ESSERE ISCRITTI, PREAVVISO DI ISCRIZIONE
Si tratta di una banca dati specifica dei soggetti morosi in ambito telefonia a cui possono accedere gli operatori per consultare le posizioni debitorie dei potenziali clienti al fine di decidere se stipulare o meno un contratto.

Questi i dati che gli operatori telefonici possono inserirvi:
- dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
- importo totale della morosita' per ogni singolo operatore telefonico;
- data di inizio del contratto;
- data di recesso dal contratto;
- data di inserimento nel S.I.Mo.I.Tel.;
- numero di fatture non pagate;
- operatore che ha comunicato al S.I.Mo.I.Tel. i dati personali relativi alla morosita' intenzionale;
- data e modalita' di inoltro del preavviso;
- indicazione esplicita (ad es. con flag su check box) alla data di inserimento dei dati dell'utente nel S.I.Mo.I.Tel., di assenza di reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni e di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente.

Gli utenti possono essere iscritti se si verificano contemporaneamente i seguenti presupposti:
- recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;
- importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 euro;
- presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
- assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
- assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dall'utente;
- invio a cura dell'operatore all'utente, almeno trenta giorni solari antecedenti all'iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione.

Tempi di conservazione
In termini generali e in caso di inadempimenti non regolarizzati (pagamenti mai effettuati) i dati contenuti nel S.I.Mo.I.Tel possono essere conservati per 36 mesi dalla data di recesso dal contratto. Al termine la loro cancellazione dovrà avvenire automaticamente.

In caso di pagamento la cancellazione deve avvenire entro SETTE giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell’operatore di una comunicazione inviata dall’utente di regolarizzazione del debito accompagnata dalla prova dell’avvenuto pagamento.
In mancanza di comunicazione il termine di SETTE giorni parte dall’avvenuto pagamento, comprovato dalla registrazione nei sistemi informatici dell’operatore.

La cancellazione può avvenire anche nel caso di definizione di un accordo tra le parti che stabilisca un piano di rientro rateizzato.

Preavviso all’utente
Prima dell’iscrizione all’archivio, nei 30 giorni solari antecedenti, i gestori devono preavvisare l’utente con una comunicazione scritta tracciabile comprovante la data e le modalità utilizzate per l’invio (per esempio raccomandata a/r o PEC)

INFORMAZIONI ALL’UTENTE
Già dai primi mesi del 2016, secondo quanto previsto dal Garante della Privacy nel Provvedimento di Ottobre 2015 istitutivo dell’archivio, era previsto che gli operatori/gestori telefonici informassero tutti i propri clienti dell’esistenza dell’archivio S.I.Mo.I.Tel e dei loro diritti in merito, ANCHE con un breve messaggio in forma colloquiale e facilmente accessibile.

Per i contratti nuovi da allora stipulati l’informativa deve essere unita a quella standard sulla privacy, fornita individualmente, per iscritto, e collocata in modo autonomo e distinto.

Vi devono essere specificati:
- gli estremi estremi identificativi e le caratteristiche del S.I.Mo.I.Tel e la sede e i dati di chi gestisce l’archivio (CRIF).
- i soggetti partecipanti indicati per categoria (operatori telefonici);
- i tempi di conservazione dei dati.

In caso di contratti stipulati a distanza (telefono o internet), l’informativa viene comunque resa nelle modalità più adatte (leggibile e scaricabile dal sito o fornita a voce con registrazione della chiamata).

In ogni caso il testo dell’informativa deve essere pubblicato sui siti web dei gestori telefonici.

DIRITTI DELL’UTENTE
Per l'esercizio dei propri diritti l'utente può rivolgersi all'operatore telefonico che ritiene abbia fatto l'iscrizione oppure al CRIF, il soggetto al quale è stata affidata la gestione dell'archivio. I diritti esercitabili sono quelli sanciti dalle regole europee sulla privacy (Regolamento UE 2016/679), il principale ovviamene l'ACCESSO ai propri dati, oppure la modifica o la CANCELLAZIONE degli stessi in casi particolari, per esempio se ci si accorge che sono scaduti termini di conservazione o nei casi di iscrizione irregolare.

Nella richiesta l’utente deve indicare il proprio codice fiscale o partita IVA, al fine di agevolare la ricerca e la risposta. La risposta deve giungere “senza ritardo” e comunque entro 1 mese dal ricevimento della richiesta. Se la richiesta è stata inviata al CRIF questi potrebbe, entro 15 giorni, informare l’utente della necessità di effettuare verifiche, fissando un nuovo termine per la risposta che non potrà eccedere ulteriori 15 giorni.

Al momento chi volesse inoltrare richieste di accesso/modifica dati è bene proceda per iscritto, meglio se con una raccomandata a/r. In futuro dovrebbe essere attiva la modalità online "verifica i tuoi dati" attraverso il sito www.simoitel.it, di riferimento anche per informazioni sui diritti e sui contatti (indirizzi, email, recapito telefonico, etc.).

In caso di problemi o violazione si può rivolgersi al Garante della Privacy.
Qui una scheda dettagliata in merito che può essere di aiuto: Privacy: esercizio dei diritti e tutela davanti al Garante o al giudice

RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
- Provvedimento Garante Privacy dell’8/10/2015 GU 4/11/2015

- Sito Simoitel.it per informazioni e contatti

QUI un nostro articolo al riguardo
 
 
 
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