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Quando sospendere le rate del mutuo
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Lettera 
11 marzo 2015 0:00
 
Buongiorno, ho un bimbo minore di tre anni e per motivi di salute (miei) e per riavvicinarmi al padre che risiede e lavora in altra città, avrei necessità di prendere alcuni mesi di congedo parentale (ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 151/2001) con stipendio ridotto al 30%. Ho contattato la banca presso la quale ho acceso il mutuo per prima casa, quella dove risiediamo io e mio figlio, per sapere se potevo bloccare le rate per il tempo del congedo e mi hanno risposto che non è possibile, in quanto non è uno dei casi previsti dalla normativa, aggiungendo che tale possibilità comunque ed in generale non è più valida praticamente per nessuno; solo la sede centrale, in via del tutto eccezionale ed a propria discrezione, può decidere in merito. Sono rimasta abbastanza perplessa, soprattutto visti i tempi attuali, di una risposta del genere. La mia istanza non è stata presentata formalmente, ma solo telefonicamente, così, tanto per avere una prima informazione, ma in realtà come stanno le cose? Avrei diritto alla sospensione e in base a quale normativa o circolare? La materia è veramente così discrezionale come dice la mia banca oppure no?
Non è che voglio andarmene a fare il giro del mondo, vorrei solo esercitare un mio diritto in tranquillità.
Cordiali saluti
Chiara, da Campiglia Marittima (LI)

Risposta:
in effetti i criteri per la sospensione sono cambiati e sono molto piu' restrittivi. Qui la nostra scheda pratica con tutte le informazioni: http://sosonline.aduc.it/scheda/mutui+casa+abitazione+chi+puo+ottenere+sospensione_18033.php
 
 
 
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