Giovedì 11 giugno 2026
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Cara ADUC

Gerit equitalia - sibillino rimborso, mai rimborsato

21 marzo 2009
Domanda 21 marzo 2009
Nel ringraziarvi dei sempre competenti e gentili riscontri che mi avete dato negli ultimi anni, per una volta tanto vorrei essere io a darvi un informazione, nei miei vari pellegrinaggi dalla GERIT al Comune, sono riuscita ad avere un "pezzetto di carta" (faccio presente che negli ultimi anni è impossibile ricevere una ricevuta da qualsivoglia ufficio!!!!), dove è a me accreditato un rimborso, chiaramente a me mai stato RIMBORSATO, il pezzetto di carta, chiaramente non è chiaro, ma alla mia domanda al funzionario, questo mi rispondeva che era un "rimborso", quando ho asserito che mai l'avevo ricevuto mi ha detto che forse era stato mandato al comune..... (MA I RIMBORSI NON VENGONO MANDATI CON ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO????).
E la stessa cosa mi è successa all'ENEL dove in fatturazione c'era un mio rimborso mai rimborsato, da gennaio 2008!!!!!!
Ora mi chiedo, non sarà il caso di informare la Finanza, che queste società mettono in uscita cifre in effetti da loro trattenute?
Come vi ho già detto sono in possesso solo di tabulati che penso, non abbiano nessun valore legale, ma che metto a vostra disposizione.
Non sarà il caso di avvertire i contribuenti di andare a controllare la loro situazione debitoria/creditoria in queste società/istituzioni?
GRAZIE per esserci e cordiali saluti
Stefania, da Manziana (RM)

Risposta ADUC
riguardo al rimborso che le spetta dal concessionario per la riscossisone, questo e' la della nostra scheda dove si affronta il suo caso:
"Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offrire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica. Se il rimborso non viene ritirato entro tre mesi da tale notifica, o comunque in tutti i casi in cui l'eccedenza NON superi i cinquanta euro (in questo caso i tre mesi partono dal pagamento), l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore (inps, agenzia delle entrate, comune, etc.) oppure allo Stato (entrate di bilancio), qualora il creditore non sia identificabile, destinando il 15% ad un'apposita' contabilita' speciale.
In questo caso resta ovviamente fermo il diritto di chiedere il rimborso delle somme pagate in piu' all'ente creditore o allo Stato, entro lo specifico termine di prescrizione.
Fonte: art.22 d.lgs.112/1999 cosi' modificato dal d.l.112/2008"
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