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Ztl, più infrazioni non sempre comportano più multe (Cassazione, ordinanza n.22028 dell'11/9/2018)
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Sentenza 
11 settembre 2018 10:26
 
Opposizione avverso 141 verbali elevati per aver transitato in ztl e corsie preferenziali nel corso di due mesi, motivando di non essere, al momento delle infrazioni, a conoscenza della modifica del regime di autorizzazione di accesso adottata dal comune di Milano. Richiesto l'annullamento delle infrazioni o l'applicazione di una sanzione unica. Il giudice di pace, escludendo l'errore e applicando l'art.198 cds, ha confermato 14 verbali annullando gli altri. In appello il Giudice ha annullato la prima sentenza escludendo l'applicabilità dell'art.198 e sostenendo che le violazioni erano state consumate con condotte del tutto autonome, in giorni ed orari diversi, con auto diverse e in luoghi diversi.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del Giudice di pace, e quindi l'annullamento di parte dei verbali, precisando che: 
- è un errore ritenere che le condotte, nel caso specifico, dessero luogo a violazioni autonome per il solo fatto di essere state consumate in orari diversi, trascurando di considerare che ad ogni accertamento non deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, in particolare per condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale. 
- nei casi indicati non poteva escludersi aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta e di una sola violazione, ma occorreva valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate. 
- qualora sulla base della pluralità oggettiva delle condotte poste in essere dal trasgressore si individui una fattispecie di concorso materiale, ne consegue l'applicazione della regola del c.d. cumulo materiale e, quindi, quod poenam, delle sanzioni previste per ogni singola violazione (Cass. 3.5.2017, n. 10775; Cass. s.u., 28.7.2016, n. 15669).
In parole povere quel che conta per definire l'"unica condotta" è la distanza di tempo tra le infrazioni commesse sulla stessa tratta. Più violazioni commesse a breve distanza di tempo possono quindi, a discrezione del Giudice, essere considerate come una.
 
 
 
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