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Voli con più tratte e ritardi, il giudice per il risarcimento è quello della meta finale (Corte di Giustizia europea sentenza 7/3/2018)
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Sentenza 
7 marzo 2018 12:30
 
La sentenza riguarda tre cause riunite, C-274/1 C-447/16 e C-448/16.
Una delle questioni, la principale, riguarda la nozione di "luogo di esecuzione" ai sensi del Regolamento 44/2001 art.5 punto 1 lettera b, nel contesto del diritto dei passeggeri alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004 art.7 OVVERO il luogo del giudice competente a cui rivolgersi per azioni di risarcimento in caso di negato imbarco, annullamento del volo o ritardo prolungato (più di tre ore).
Per i voli diretti la Corte ha già in passato specificato che il luogo di esecuzione può essere quello di partenza come quello di arrivo (a scelta dell'attore, ovvero di chi agisce in giudizio), e coincide invece con il luogo di arrivo del secondo volo in caso di voli indiretti (con coincidenza) facenti parte dello stesso contratto.
Ebbene la Corte ora specifica che la stessa regola (luogo di esecuzione=luogo di arrivo del secondo volo) vale anche quando uno dei vettori NON è la controlarte contrattuale.
Questo il principio:
"in caso di volo con coincidenza costituisce 'luogo di esecuzione' di tale volo il luogo di arrivo del secondo volo, qualora il trasporto sui due voli sia effettuato da due vettori aerei diversi e il ricorso per compensazione pecuniaria in ragione del ritardo prolungato di tale volo con coincidenza ai sensi del Regolamento 261/2004 sia fondato su un problema verificatosi sul primo di detti voli, operato dal vettore aereo che non è la controparte contrattuale dei passeggeri interessati".

 
 
 
 
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