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Voli aerei: il risarcimento per ritardo è a carico del vettore che ha effettuato il volo se l'aereo è noleggiato (Corte di Giustizia europea, sentenza 4/7/2018 Causa C-532/17)
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Sentenza 
4 luglio 2018 11:21
 
Massima:
"La nozione di vettore aereo operativo va interpretata nel senso che non comprende il vettore che fornisce a noleggio un aeromobile comprensivo dell'equipaggio, senza però assumersi la responsabilità operativa dei voli. E' irrilevante la circostanza che la conferma della prenotazione di un posto su un volo indichi come vettore quello che ha fornito l'aeromobile in wet lease (noleggio)".

In parole povere i risarcimenti previsti a livello europeo dal Regolamento CE 261/2004 (per ritardo o cancellazione) sono a carico del vettore che effettua il volo e che si assume la responsabilità della sua realizzazione, e NON di quello che eventualmente avesse dato a noleggio l'aeromobile.

 
 
 
 
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