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Voli aerei: i disservizi da 'sciopero selvaggio' vanno risarciti ai passeggeri (sentenza Corte di Giustizia europea del 17/4/2018)
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Sentenza 
17 aprile 2018 11:34
 
La sentenza riguarda diverse cause riunite, C-195/17, C-197/17 , C-203/17 e altre.

Si tratta di casi di negato imbarco, cancellazione, ritardo prolungato (superiore a tre ore) dovuti ad assenze spontanee di un numero eccezionale di dipendenti del vettore aereo variamente giustificate (sciopero selvaggio) legate a decisioni a sorpresa subite dal personale per i quali la compagnia aerea ha negato il rimborso giustificando l'accaduto come "circostanza eccezionale". Il riferimento è all'art.5 del Regolamento Ce 261/2004 che esclude, per gli eventi eccezionali, l'obbligo di pagamento degli indennizzi previsti dall'art.7 dello stesso regolamento.
Quindi: il negato imbarco, la cancellazione, il ritardo prolungato (più di tre ore) dovuto ad uno sciopero selvaggio (spontaneo, non preventivato) del personale VANNO RISARCITI e lo stesso evento non può rientrare in quelli classificati come eccezionali.
Questo il principio:
"L'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n.261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n.295/91, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, dev'essere interpretato nel senso che l'assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo ("sciopero selvaggio"), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che trae origine dall'annuncio a sopresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell'impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell'impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" ai sensi di tale disposizione."

 
 
 
 
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