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Voli aerei: annullamento e/o ritardo e indennizzo previsto dal Regolamento CE 261/2004 (Sentenze Corte di Giustizia europea)
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Sentenza 
7 settembre 2017 12:11
 
Sull'obbligo per le compagnie aeree di indennizzare i passeggeri anche in caso di ritardo prolungato - Sentenze Corte di Giustizia europea 19/11/2009, Cause C-402/07 e C-432/07 e  23/10/2012, Cause C-581/10 e C-629/10  
Ribadito più volte il concetto secondo cui i passeggeri di voli  che subiscono ritardi prolungati possono beneficiare di una compensazione pecuniaria al pari dei passeggeri di voli cancellati. Questo nel caso in cui gli stessi “subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.  La Corte in pratica ha assimilato i passeggeri di voli ritardati ai passeggeri di voli cancellati estendendo anche a loro il diritto alla compensazione pecuniaria, soprattutto nei casi di ritardi eccessivamente prolungati e per questo equiparabili a voli cancellati.
La compensazione a cui fa riferimento la Corte è quella prevista dal Regolamento CE 261/2004 all'art.7.

Sulla distanza da prendere in considerazione per individuare l'indennizzo dovuto - Sentenza della Corte di Giustizia europea 7/9/2017 - Causa C-559/16
La compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo con coincidenza o in caso di ritardo prolungato deve essere calcolata in funzione della distanza tra gli aeroporti di partenza (primo decollo) e di arrivo, a prescindere dalla distanza effettivamente percorsa (che potrebbe essere superiore a causa delle coincidenze).  La Corte così si esprime "L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa."


 
 
 
 
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