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Usufrutto: il contratto che lo origina deve avere forma scritta e va sottoscritto da entrambe le parti (Cassazione sentenza n.15997 del 18/6/2018)
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Sentenza 
18 giugno 2018 11:41
 
Il contratto con obbligazioni del solo proponente, disciplinato dall'art.1333 del codice civile, NON è utilizzabile se il contratto ha effetti reali e l'usufrutto comporta oneri che vanno esplicitamente accettati dal destinatario.Il diritto di usufrutto non può ritenersi costituito mediante un atto unilaterale del proprietario perchè, per costituirlo per atto tra vivi, occorre stipulare un apposito contratto in forma scritta.

Principi:
"l'art. 1333 c.c. non è utilizzabile se il contratto ha effetti reali, sul rilievo che le obbligazioni nascenti dall'usufrutto derivano dalla legge: al contrario, sostengono i ricorrenti, il rilievo non vale a escludere la necessità di sottoporre l'acquisto del diritto di usufrutto al consenso del destinatario della proposta";
"È opinione diffusa in dottrina che l'art. 1333 c.c. sia applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte. Deve trattarsi, però, di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale (si pensi agli oneri di custodia, gestione e tributari che gravano sul proprietario o sull'usufruttuario) impone la necessaria accettazione del destinatario. Sulla stessa linea è la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui la ratio dell'art. 1333 c.c. «risiede nel fatto che al destinatario della proposta dal contratto possono derivare soltanto vantaggi» (Cass. n. 5748/1987). Al contrario la presenza di tali oneri e obblighi legali è esattamente la ragione che giustifica la essenzialità dell'accettazione dell'oblato al fine dell'acquisto o della costituzione del diritto reale di usufrutto."
 
 
 
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