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Tassa rifiuti, riduzione dovuta in caso di disservizi a prescindere dalle cause (Cassazione ordinanza n.22767 del 12/9/2019)
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Sentenza 
12 settembre 2019 9:29
 
L'amministrazione comunale è sempre responsabile per i dissevizi nella raccolta e smaltimento dei rifiuti a prescindere dalle cause che li hanno determinati.Il contribuente, nel caso, ha diritto alla riduzione della tassa se prova che il il servizio -comunque istituito e attivo- non è stato svolto o è stato svolto irregolarmente.  Eventuali regolamenti comunali che escludano o limitino in tal senso il diritto alla riduzione vanno disapplicati.
Per la TARSU la riduzione, del 40%, è prevista dal D.lgs.507/1993 art.59. Per la TARI la stessa riduzione (servizio previsto ma non effettuato o effettuato non regolarmente) è del 20%. 

Ecco il principio:
"il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell'amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato:
- non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione o di esercizio dell'attività dell'utente;
- ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso. 
Va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi - quale quello della responsabilità dell'amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio» ( cfr. Cass. 22531/2017). La CTR sulla scorta dell' accertata interruzione del servizio di smaltimento ha correttamente operato la riduzione senza indagare 'di chi fosse la colpa del disservizi.'"
 
 
 
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