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Tariffe TARI/TARSU, le delibere comunali che le fissano non devono essere motivate (Cassazione sentenza n.1977 del 26/1/2018)
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Sentenza 
26 gennaio 2018 11:44
 
La causa ha riguardato un avviso TARSU avverso il quale il contribuente (una società che gestisce un albergo) aveva fatto ricorso ottenendo ragione in secondo grado (presso la commissione tributaria regionale) sostenendo che il comune (Cefalù) non poteva esercitare attribuzioni proprie (stabilendo quattro categorie immobiliari con diverse maggiorazioni tariffarie) e doveva motivare la differenziazione tariffaria.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente e ha cassato la sentenza della Ctr stabilendo alcuni principi:
- spetta al consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe, secondo l'art.32 lett.g) Legge 142/1990. Nello specifico l'organo della concreta determinazione delle aliquote delle tariffe è la giunta.
- in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è legtittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore in quanto la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza ed assunto come criterio anche dal d.lgs.22/1997. Il carattere stagionale dell'attività può eventualmente dar luogo a riduzioni di imposta rimesse comunque alla discrezionalità dell'ente impositore.
- la delibera appare sufficientemente motivata quando fa riferimento all'opportunità di aumentare il tributo per conseguire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del divario tra effettive risorse e costi del servizio e di far fronte ad inderogabili esigenze di miglioramento del servizio stesso. Basta, in parole povere, che venga fatto riferimento alla copertura dei costi del servizio. 
 
 
 
 
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