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Strisce blu: multa valida se non si prova la mancanza di posti gratis (Cassazione sentenza n.10615 del 4/5/2018)
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Sentenza 
4 maggio 2018 11:02
 
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di una persona sanzionata per non aver esposto il biglietto orario attestante il versamento del dovuto per una sosta in un parcheggio a strisce blu. Questa aveva motivato la richiesta di annullamento del verbale con l'accusa al comune di non aver predisposto nelle immediate vicinanze un numero adeguato di posti auto liberi, come previsto dall'art.7 comma 8 del C.d.s.
Il Tribunale, e così i giudici di Cassazione, precisa che tale asserzione -ovvero l'inadeguatezza delle aree di libera sosta- andava DIMOSTRATA dalla ricorrente. Il poche parole la Corte precisa che "l'onere della prova relativo alla irragionevolezza della scelta concernente il numero dei posti da riservare ad area libera, questione agitata dall'opponente, ricade sul ricorrente, in applicazione del generale principio di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e della presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo; spetta a chi contesta la legittimità dell'atto dimostrare l'esistenza del vizio (Cass. 23073/2016; 11283/2010)."

Altro principio ribadito è l'esclusione del controllo di un giudice sulle delibere comunali, con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione. 
Infatti, "l'obbligo per i Comuni, previsto dall'art. 7, comma 8, del c.d.s., di istituire aree di parcheggio gratuito e libero nelle immediate vicinanze di quelle in cui venga previsto il parcheggio a pagamento è derogabile per le zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate con delibera della Giunta comunale, nelle quali ricorrano esigenze e condizioni particolari di traffico che permettano di qualificare come "satura" una determinata strada, sicché, in ragione della presenza di non trascurabili "attrattori di traffico", è prevedibile che l'offerta di stalli di parcheggio sia inferiore alla domanda".
Di conseguenza, la Corte commenta il corretto comportamento del Tribunale che ha escluso di poter disquisire relativamente alla discrezionalità della P.A. al riguardo di quanto sopra. 
 
 
 
 
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