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Sms ed email hanno valenza probatoria (Cassazione ordinanza n.19155 del 17/7/2019)
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Sentenza 
17 luglio 2019 12:47
 
Il caso riguarda un ricorso avverso un decreto ingiuntivo rigettato in secondo grado sulla base di dichiarazioni rese dall'opponente alla controparte tramite messaggi sms non contestati tempestivamente. Gli sms riguardavano l'impegno di un genitore a sostenere metà delle spese dell'asilo nido del figlio sostenute dalla ex compagna che in seguito ne aveva appunto richiesto rimborso con decreto ingiuntivo. La Corte afferma in pratica che gli sms, così come le email, sono giuridicamente rilevanti e fanno prova dei fatti e delle cose rappresentate, quindi hanno valore di prova.

Principi:
Sugli sms

- "Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/20119) che “lo “short message service” (“SMS”) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime."
Sui messaggi email
- "Sempre questa Corte (Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”.

La sentenza tratta anche i casi e le modalità di disconoscimento dell'una e l'altra prova.
 
 
 
 
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