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Segnaletica autovelox: grava sul ricorrente l'onere della prova della sua irregolarità (Cassazione ordinanza n.23566 del 9/10/2017)
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Sentenza 
9 ottobre 2017 10:16
 
La Cassazione interviene sulla presenza e visibilità dei cartelli di segnalazione delle apparecchiature autovelox.
In primo luogo entra nel merito delle considerazioni del Tribunale di Oristano sulla dimensione della cartellonistica di un determinato apparecchio posto nel comune di Arborea riconosciuta non regolare dal Tribunale stesso, confutandole ed elaborando il principio generale importante secondo cui "ciò che rileva è la concreta percepibilità e leggibilità dell'avviso della presenza delle postazioni di controllo e che salvo casi particolari per la dimensione dei cartelli si applica l'art.80 commi da 1 a 3 del Dpr 495/1992 (regolamento attuativo del Codice della Strada)."   
In secondo luogo, e qui sta la parte più importante della sentenza a nostro avviso, rileva che "grava su colui che propone l'opposizione e NON sull'amministrazione l'onere di provare l'inidoneità in concreto della segnaletica di cui al DM 15/8/2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, in modo da garantire il rispetto del limite di velocità, in una logica ispirata non dalla volontà di cogliere di sopresa l'automobilista indisciplinato ma dalla tutela della sicurezza stradate  (...)".
In altre parole "in tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocità, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa."
Viene citata una sentenze di Cassazione che riporta il concetto (n.6242/1999).
La Corte cassa la sentenza del Tribunale di Oristano (che aveva annullato una serie di verbali) e rimanda la discussione al Tribunale stesso in persona di altro magistrato.
 
 
 
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