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Rumore dei clienti fuori dal bar, è il Comune che deve vigilare (sentenza TAR Lombardia -Brescia sezione II- n.1255 del 18/10/2017)
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Sentenza 
18 ottobre 2017 10:23
 
Sul gestore dell’esercizio pubblico non grava alcun obbligo di vigilanza degli spazi esterni al locale, in assenza di utilizzo e quindi di autorizzazione al loro sfruttamento. Il dovere di vigilanza, invece, incombe sull’amministrazione comunale proprietaria dell’area. Ad affermarlo è il Tar di Brescia che si è pronunciato in relazione ad una vicenda che ha coinvolto il gestore di un bar in merito agli schiamazzi della clientela del suo locale provenienti, però, dal suolo pubblico. Per i giudici amministrativi, l’utilizzo fatto da terzi, nella fattispecie, dai clienti del locale, del suolo pubblico, non può essere ascritto al
gestore dello stesso che, conseguentemente, non potrà avere alcuna responsabilità in tal senso, non fosse altro perché non ha a disposizione alcuno strumento di repressione in merito all’illegittimo utilizzo del bene demaniale. La vigilanza spetta, dunque, al Comune.
(Commento ripreso da GUIDA AL DIRITTO del "Sole 24 ore" n.1/2018)
 
 
 
 
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