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Reddito di cittadinanza: carta sequestrata per il cittadino che dichiara il falso e/o non comunica variazioni della situazione reddituale (Cassazione sentenza n.5290 del 10/2/2020)
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Sentenza 
10 febbraio 2020 12:41
 
Caso: decreto di sequestro di una carta Postamat RDC ad un indagato per il reato previsto dall'art. 7 della Legge 26/2019 (dichiarazione della propria situazione reddituale e di ogni variazione della stessa), che aveva dichiarato il falso per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza attestando uno stato di disoccupazione quando in realtà svolgeva attività lavorativa. Il Tribunale aveva ritenuto infondata la sua difesa basata sul fatto che l'isee necessario per ottenere il beneficio era stato ottenuto in concomitanza con l'inizio dell'attività lavorativa e che la retribuzione non avrebbe comunque comportato il superamento del limite massimo di reddito previsto per ottenere il beneficio ecomonico. Su questa base il ricorrente sosteneva che non c'era alcun obbligo di comunicazione.
Avverso la pronuncia del Tribunale il ricorrente va in Cassazione sostenendo gli stessi punti, ma la suprema corte rigetta il ricorso e lo condanna al pagamento delle spese.

Principi: 
- generale "principio antielusivo" per cui la punibilità del reato di condotta si rapporta, ben oltre il pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico. Tale essendo la ratio delle due fattispecie incriminatrici dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, deve ritenersi che le stesse trovino applicazione indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio e, in particolare, del superamento delle soglie di legge. Né la necessità di un tale accertamento emerge dalla formulazione letterale della disposizione, nella misura in cui questa si riferisce, al primo comma, «al fine di ottenere indebitamente il beneficio» e, al secondo comma, al complesso delle «informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio»
- principio di diritto: «ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, il sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza, nel caso di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte del richiedente, può essere disposto anche indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio». 

In parole povere il cittadino fruitore del reddito di cittadinanza deve comunicare ogni variazione di reddito, secondo quanto prevede la legge, anche se ritiene di esser sempre nelle condizioni per continuare a beneficiarne (perchè, per esempio, rimane sotto la soglia massima prevista). L'obbligo di legge esiste a prescindere, e la valutazione delle conseguenze rispetto alle variazioni non spetta a lui ma allo Stato.



 
 
 
 
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