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Punti patente: no a ricorsi contro avvisi di cortesia (Consiglio di Stato sentenza n.309 del 14/1/2019)
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Sentenza 
14 gennaio 2019 12:15
 
Non ha valore formale, e quindi non è contestabile con un ricorso, l'avviso di informazione di cortesia che viene inviato per posta ad ogni violazione stradale punita con la decurtazione dei punti. Per la decurtazione infatti FA FEDE il singolo verbale di contestazione della multa, l'atto formale vero e proprio. 
Per "avviso di informazione di cortesia" si intende la comunicazione della variazione di punteggio che l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è tenuta ad effettuare e che però NON costituisce presupposto di un provvedimento sanzionatorio (come per esempio la revisione della patente) che potrà nel caso essere emanato a parte, successivamente. 
Quindi questa comunicazione non solo non è quella formale inerente la decurtazione dei punti (che come già detto è il verbale), ma nemmeno -di conseguenza- base formale di provvedimenti sanzionatori sulla patente (semmai successivi), è una MERA comunicazione informativa relativa alla "situazione punti", utile anche a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere nuove infrazioni.
in sua assenza quindi non si può sostenere in giudizio che il titolare della patente non sarebbe messo in condizioni di "recuperare" i punti e salvaguardare la propria patente.  Il conteggio dei punti dovrebbe esser tenuto in base ai verbali notificati, e comunque di grande utilità sono i servizi di aggiornamento del portale dell'automobilista.

 
 
 
 
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