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Prodotto difettoso, si può ottenere la risoluzione del contratto anche per difetti di lieve entità (Cassazione, sentenza n.10453 del 3/6/2020)
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Sentenza 
3 giugno 2020 14:54
 
Caso: contestazione di difetto su auto (sul motorino di avviamento) con richiesta di risoluzione contrattuale per mancata risoluzione del problema con riparazione. In appello il contratto è stato risolto pur se il difetto è di lieve entità basandosi su vari elementi, tra cui sul fatto che lo stesso rende comunque il contratto non conforme, quindi nel caso l'auto non utilizzabile, nonostante i tentativi di riparazione (che hanno ulteriormente causato disagi ed inconvenienti). La controparte fa ricorso in Cassazione che lo rigetta e conferma l'orientamento della Corte di Appello.
Nota: si parla di garanzia biennale di legge; in questa sentenza si fa riferimento al d.lgs. 24/2002 attuativo della direttiva 1999/44/CE che ha modificato il codice civile introducendo gli articoli dal 1519 bis al 1519 nonies; si precisa che poi questi articoli sono stati abrogati e assorbiti dal Codice del Consumo (d.lgs.206/05), agli articoli dal 128 al 135. 
 
Considerazioni e principi:
- Deve premettersi che l'art. 1519 -quater c.c. - che si inscrive nel sistema della vendita dei beni di consumo, di cui agli artt. 1519 bis-nonies c.c., inseriti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 24 del 2002 dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del libro IV del codice civile, ed abrogati dall'art. 146, comma 1, lett. s), del D.Igs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo, nel cui art.130 è confluita appunto la disciplina di cui allo stesso art. 1519-quater c.c.) - , dopo avere, al comma 1, previsto la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene, ed avere, al comma 2, per tale ipotesi, attribuito al consumatore il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, contempla, al settimo comma, la facoltà del consumatore di chiedere una riduzione adeguata del prezzo ovvero la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle sottoelencate situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
L'ultimo comma dello stesso articolo, il comma 10, invocato dalla ricorrente, precisa poi che: Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
- Tale essendo il quadro normativo di riferimento ratione temporis, la Corte di merito ha correttamente desunto da tale plesso che, nella ipotesi in cui la sostituzione o riparazione del bene non siano state impossibili né siano eccessivamente onerose, il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione, senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può agire per la riduzione del prezzo ovvero per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità.
- In applicazione di tale esatta interpretazione della normativa applicabile nel caso di specie - che esclude la correttezza della tesi difensiva della ricorrente, la quale postula la preclusione dell'azione di risoluzione in ogni caso di difetto di lieve entità del bene - il giudice di secondo grado ha rilevato che dalle risultanze processuali è emerso che, successivamente alla consegna, il motorino di avviamento manifestò il difetto consistente in un anomalo rumore all'atto dell'accensione. Per questa ragione la Team Car provvide alla sostituzione del pezzo, oltre che del volano. Peraltro, anche dopo tale intervento, come emerso dalla c.t.u., continuò a manifestarsi l'anomalia, che rendeva la vettura, secondo il giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito nell'esercizio del suo discrezionale apprezzamento, non conforme al contratto di vendita, avuto riguardo all'affidabilità che un'automobile del costo di oltre 20000 euro deve garantire. E ciò a prescindere - sottolinea la Corte di merito - dalla eventuale lieve entità del difetto, il quale, comunque, aveva dato luogo ad un intervento di sostituzione del motorino di avviamento e, successivamente, anche del volano.







 
 
 
 
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