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I prodotti di origine vegetale non devono usare nomi che rimandino a prodotti animali (Corte di Giustizia europea sentenza 14/06/2017 - Causa C-422/16)
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Sentenza 
14 giugno 2017 13:02
 
Nelle pubblicità e nella commercializzazione dei prodotti di origine vegetale non devono essere utilizzati nomi che rimandino a prodotti animali come "burro di tofu", "latte di soia" oppure "formaggio vegetale". La Corte in questo caso si è occupata di prodotti lattiero-caseari. La regola vale anche nel caso in cui vengano apposte indicazioni ulteriori che indicano l'origine vegetale del prodotto in questione.
Così si è espressa la Corte:
"L’articolo 78, paragrafo 2, e l’allegato VII, parte III, del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a che la denominazione «latte» e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari siano utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione, salvo il caso in cui tale prodotto sia menzionato all’allegato I della decisione 2010/791/UE della Commissione, del 20 dicembre 2010, che fissa l’elenco dei prodotti di cui all’allegato XII, punto III.1, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007 del Consiglio."
 
 
 
 
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