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Privacy e newsletter: il consenso deve essere libero e specifico (Cassazione, sentenza n.17278 del 2/7/2018)
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Sentenza 
2 luglio 2018 9:52
 
 «In tema di consenso al trattamento dei dati personali, la previsione dell'articolo 23 del Codice della privacy, nello stabilire che il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattarnento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito Internet, il quale somministri un servizio fungibile, cui l'utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio (nella specie servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto e al lavoro), di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell'indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti». 

Il caso specifico riguardava un sito che condizionava l'invio di newsletter (inerenti finanza, fisco, diritto del lavoro) chiedendo un generico consenso a ricevere "informazioni promozionali" relativamente a servizi che non erano specificatamente indicati accanto alla spunta ma descritti in altra pagina web linkata alla prima. I giudici rilevano che non vi era certezza che l'interessato avesse consultato detta pagina prima di dare il consenso. E' almeno necessario, aggiungono, che vengano indicati i settori merceologici o dei servizi a cui i messaggi saranno riferiti.
 
 
 
 
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