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Pignoramento esattoriale presso terzi: è necessario il dettaglio del credito (Cassazione sentenza n.26519 del 9/11/2017)
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Sentenza 
9 novembre 2017 9:58
 
La corte di Cassazione respinge il riscorso di Equitalia contro una sentenza del Tribunale di Taranto confermando il punto di diritto del Tribunale stesso sancito annullando un atto di pignoramento (esattoriale) verso terzi privo del dettaglio dei crediti vantati. Il principio confermato è: (...) "al pignoramento presso terzi ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 si applica, in quanto non espressamente derogato dalla disciplina speciale e con essa compatibile (art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), il disposto dell'art. 543, secondo comma, n. l, cod. proc. civ., secondo cui l'atto in questione deve contenere l'indicazione del credito per cui si procede. Poiché nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione."
Precisiamo che pur se la sentenza riguarda un atto di Equitalia può applicarsi anche a quelli del nuovo esattore nazionale, l'Agenzia delle entrate-riscossione, poichè riguarda la procedura, rimasta immutata, e nella fattispecie l'art.72bis del Dpr 602/73.
 
 
 
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