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Phishing, la banca è responsabile (Cassazione ordinanza n.9158 del 12/4/2018)
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Sentenza 
12 aprile 2018 12:05
 
La banca, relativamente alle frodi informatiche mediante il furto delle credenziali di accesso al conto (phishing), è responsabile e deve risarcire il cliente, a meno che non dimostri l'incauto utilizzo delle credenziali stesse (per esempio la comunicazione a terzi), ovvero il dolo del titolare.
Questo il principio:
"in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo."
Poi:
"Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass. 3 febbraio 2017, n. 2950). "
 
 
 
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