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Pedoni e conducenti: le rispettive responsabilità in un vademecum della Cassazione (Cassazione sentenza n.22033 del 12/4/2018)
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Sentenza 
12 aprile 2018 11:02
 
Al di là del caso di merito sono interessanti i principi espressi dalla Corte di Cassazione riguardo alle responabilità di pedoni e conducenti di veicoli in caso di incidente avvenuto in corso di attraversamento della strada.

Principi:
1) "In materia di circolazione stradale, la colpa di un pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali, in violazione dell'art. 134, sesto comma, cod. strad., non può mai essere esclusiva nella causazione di un incidente quando il conducente di un veicolo investitore si sa sottratto agli obblighi di cui agli artt. 101 e 102, secondo comma, stesso codice. Tali norme vanno, infatti, contemperate fra loro, per cui, in caso di iivestimento, il conducente che abbia violato le citate disposizioni non può invocare a propria discolpa la semplice inosservanza da parte del pedone dell'obbligo di cedere la precedenza, che può essere valutata come concausa dell'evento, ma non come causa esclusiva, interruttiva del rapporto causale".  
(attenzione! I riferimenti normativi sopra riportati non riguardano il "nuovo" codice della strada D.lgs.285/92 ma il Regio Decreto vigente prima)

2) in merito al principio dell'affidamento (ovvero al principio secondo cui è possibile fare affidamento sull'altrui diligenza) la Corte porta in opposizione quello secondo cui "l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità", con riferimenti a sentenze precedenti e a esempi pratici, dove è stata confermata la responsabilità del conducente/utente della strada:
-conducente di un ciclomotore che aveva investito un pedone mentre attraversava al di fuori delle strisce pedonali, in un tratto rettilineo ed in condizioni di piena visibilità, per la condotta di guida non idonea a prevenire la situazione di pericolo derivante dal comportamento scorretto del pedone, rischio tipico e ragionevolmente prevedibile della circolazione stradale
- conducente che, alla guida della propria vettura, aveva effettuato un repentino cambio dalla corsia di sorpasso a quella di destra senza segnalare per tempo la sua intenzione, andando così a collidere con un motociclo che sopraggiungendo dietro di lui aveva tentato, imprudentemente, di sorpassarlo a destra
- guidatore condannato per omicidio colposo di un pedone, il quale, sceso dalla portiera anteriore dell'autobus in sosta lungo il lato destro della carreggiata, era passato davanti all'automezzo ed era stato investito dall'imputato, che aveva rispettato il limite di velocità ma non aveva provveduto a moderarla in ragione delle condizioni spaziotemporali di guida e, segnatamente, della presenza in sosta del pullman.

3)  il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi; e ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili.  in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale.

4) in tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (citata una sentenza secondo cui "il conducente del veicolo va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile").

5) considerazioni varie sul "principio di affidamento", considerato la pietra angolare della tipicità colposa.
tra le altre:
- la fiducia del conducente nel fatto che gli altri si attengano alle prescrizioni del legislatore potrebbe essere mal riposta e in tal caso costituire di per sè condotta negligente (con esempi)
- l'atteggiamento rigorista ha una giustificazione o deve essere temperato con l'introduzione del principio di affidamento? Da una parte il Codice della Strada estende al massimo l'obbligo di attenzione e prudenza (art.141 sulla regolazione della velocità, art.145 massima prudenza nell'impegnare un incrocio, art.191 massima prudenza nei confronti dei pedoni), dall'altra la frequenza delle condotte imprudenti che porta a considerare che esse costituiscono un rischio tipico, prevedibile, da governare nel limite del possibile.
- in ogni caso la prevedibilità ed evitabilità del sinistro vanno valutate in concreto soprattutto in caso di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti.

6) altri principi 
- l'obbligo di moderare la velocità deve essere inteso nel senso che il conducente deve essere non solo sempre in grado di padroneggiare assolutamente il veicolo ma deve anche prevedere le eventuali imprudenze altrui e tale obbligo trova il suo limite naturale unicamente nella ragionevole prevedibilità degli eventi, oltre il quale non è consentito parlare di colpa.
- Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali:
1) quello di prestare attenzione alla strada dove si procede o che si stia per impegnare; 
2) quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; 
3) quello di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada ed in particolare per i pedoni.


 
 
 
 
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