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Pacchetti viaggio: tour operator risarcisce se la malattia impedisce la partenza (Cassazione, sentenza n.18047 del 10/7/2018)
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Sentenza 
10 luglio 2018 10:40
 
La Corte, per stabilire che è dovuto il risarcimento in caso di malattia improvvisa del viaggiatore PRIMA della partenza, enuncia principi generali che si rifanno al codice civile:
- "la causa in concreto - intesa quale scopo pratico del contratto, in quanto sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello negoziale utilizzato - conferisce rilevanza ai motivi, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, assurgendo a presupposti causali, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili dall'altra." ( cfr. Cass. 8100/2013; Cass. 12069/2017 ). Pertanto il Tribunale, nella congiunta valutazione della causa e dei motivi che avevano indotto all'acquisto del pacchetto turistico, ha dato forma al concetto di "causa concreta del contratto" attinente all'aspetto della funzione economico - sociale del negozio giuridico posto in essere ( cfr. anche in motivazione Cass. 26958/2007 ))e, valutando il gravissimo impedimento che non aveva consentito ai contraenti di fruirne, ha correttamente applicato il principio sopra enunciato con il quale la previsione di cui all'art. 1463 c.c risulta perfettamente compatibile, con riferimento a tutti i contraenti. 
- "la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione." 

Due precisazioni:
- i giudici specificano che i termini della loro decisione non sono spostati dal fatto che mancava la stipula, da parte dei contraenti, della polizza assicurativa volta a coprire eventi imprevedibili come quello in esame, polizza che era facoltativa;
- i giudici precisano altresì che per il caso in esame non si applica la Direttiva UE 2015/2302 sui pacchetti turistici non ancora in vigore in Italia (lo è dal 1/7/2018 recepita dal D.lgs.62/2018).



 
 
 
 
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