testata ADUC
Notifica cartella esattoriale via posta al portiere: non serve la seconda raccomandata informativa (Cassazione sentenza n.17445 del 13/7/2017)
Scarica e stampa il PDF
Sentenza 
13 luglio 2017 9:36
 
La notifica della cartella esattoriale, è noto, può avvenire anche via posta con raccomandata a/r. La notifica in questo caso si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto, tra gli altri, anche dal portiere dello stabile. In questo modo si esprime il Dpr 602/1973 art.26 (notifica della cartella di pagamento) a cui fa riferimento la sentenza della Cassazione n.17445/2017 precisando che "quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982" . Precisa inoltre che "in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ex art. 140 c.p.c., pertanto, non è necessario l'invio della raccomandata informativa".
Quindi, in tutti i casi di utilizzo della posta, la seconda raccomandata informativa non è necessaria, mentre se a notificare è direttamente l'ufficiale giudiziario si.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS