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Notifica atti tributari: chi rifiuta l'atto deve essere identificato (Corte di Cassazione ordinanza n.9779 del 19/4/2018)
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Sentenza 
19 aprile 2018 11:23
 
Il rifiuto della notifica da parte del destinatario dell'atto equivale alla notifica in mani proprie che, lo ricordiamo, può avvenire ovunque. Proprio per questo però, e soprattutto quando il tentativo di consegna avviene ad indirizzo diverso da quello indicato dal destinatario nella denuncia dei redditi, è importante che venga inequivocabilmente identificata la persona che rifiuta l'atto, sempre. 
Il principio enunciato, infatti (l'equiparazione della notifica in mani proprie succitata) non vale per i rifiuti di soggetti diversi dal destinatario e non solo quando questi sono del tutto estranei, ma anche se sono congiunti o addetti alla casa.
Nel caso specifico l'ufficiale giudiziario aveva semplicemente scritto sulla relata "rifiutato da persona abilitata"; la Cassazione precisa che ciò non basta per rendere valida la notifica.

 
 
 
 
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