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Notifica ai familiari valida solo presso la residenza del destinatario (Cassazione ordinanza n.14361 del 5/6/2018)
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Sentenza 
5 giugno 2018 12:33
 
E' nulla la notifica di un atto tributario, nella fattispecie un'ingiunzione fiscale, effettuata nelle mani di un familiare del destinatario se avviene presso l'indirizzo di quest'ultimo e non presso la residenza del destinatario stesso. Non si può applicare alcuna presunzione di convivenza se le due abitazioni sono diverse.

Principi e conclusione
«La notifica va [...] ritenuta nulla quando la persona di famiglia riceva l'atto nel proprio appartamento, diverso da quello della residenza del destinatario dell'atto» (Cass. n. 23578 del 2007; Cass. 23057 del 2009).
«in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione» (Cass. n. 7750 del 2011)
«in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana sul quale si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna» (Cass. n. 26189 del 2013).
Ne consegue che, in virtù di tali principi la notifica dei verbali di accertamento de quibus deve essere dichiarata nulla.


 
 
 
 
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