testata ADUC
Mutui fondiari: nulli quelli oltre l'80% del valore del bene (Cassazione sentenza n.17352 del 13/7/2017)
Scarica e stampa il PDF
Sentenza 
13 luglio 2017 11:15
 
Il mancato rispetto del limite di finanziabilità stabilito dall'art.38 comma 2 del TUB (testo unico bancario), il D.lgs.385/93, e della conseguente delibera del CICR (del 22/4/1995), determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario. Rimane salva la possibilità di conversione dello stesso in un ordinario finanziamento ipotecario se vi sono i presupposti, con mantenimento dell'ipoteca. La Cassazione precisa meglio che "ferma allora la nullità del contratto di mutuo fondiario, l'unica modalità di recupero del contratto nullo è quella della conversione in un contratto diverso (art. 1424 cod. civ.)."
Si fa presente che l'art.38 TUB citato prevede che sia la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, a determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi.
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS