testata ADUC
Multe al CDS, il verbale per omessa comunicazione dati del conducente è autonomo (Cassazione ordinanza n.8479 del 5/5/2020)
Scarica e stampa il PDF
Sentenza 
5 maggio 2020 8:54
 
E' noto che quando viene notificato un verbale che come sanzione accessoria prevede un provvedimento sulla patente (come la decurtazione dei punti o la sospensione), vige l'obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, pena una seconda ulteriore sanzione pecuniaria (relativa all'omessa comunicazione) che viene comminata notificando un secondo verbale. Ciò, precisiamo, a prescindere dal fatto che si sia fatta opposizione avverso la violazione originaria (per esempio il superamento del limitie di velocità). 
Il concetto, che viene ribadito da questa sentenza di Cassazione, è che tale secondo verbale è autonomo rispetto al primo. Più precisamente il termine entro cui effettuare la comunicazione NON si sospende nel caso in cui si faccia opposizione al primo verbale (in attesa dell'esito del ricorso), ma decorre dalla notifica dello stesso (del primo verbale). Nè il secondo verbale si estingue se, a seguito dell'opposizione, il primo viene annullato. 
Ecco il principio:
"in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126, comma 2 quarto periodo del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta, in attesa della definizione della contestazione dell'illecito, ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180 comma 8 del Codice della Strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene ad un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali." L'autonomia delle due infrazione risponde all'esigenza di attivare singoli e specifici rimedi, senza i quali ciascuno dei due verbali diventa esecutivo e viene trasmesso dall'ente impositore a quello che si occupa dell'esazione, per essere quindi trasferito nella cartella di pagamento come titolo valido da azionare.
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS