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Mediazione civile e rappresentanza legale (Cassazione sentenza n.8473 del 27/3/2019)
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Sentenza 
27 marzo 2019 11:22
 
  • Il primo punto trattato riguarda lo svolgimento della mediazione con la sola presenza dei rappresentanti legali delle parti, in assenza di queste. Il principio sancito è che la parte ha sempre il potere di sostituire a se stessa un altro soggetto per la partecipazione alla mediazione, ma per fare ciò deve fare ricorso ad una procura speciale sostanziale di natura notarile. Non basta, in altre parole, una procura autenticata dallo stesso difensore.
  • Il secondo punto riguarda l'individuazione del momento, nella procedura di mediazione, nel quale può dirsi esperito il tentativo e conseguentemente soddisfatta la condizione di procedibilità. La risposta è che è sufficiente che la parte sia presente, in proprio o delegando la presenza ad altra persona, potendo anche, finite le formalità preliminari illustrative della mediazione, limitarsi a comunicare al mediatore di non aver intenzione di procedere oltre. Quindi, al contrario di quanto affermato da alcuni tribunali di merito, NON è necessario che la parte "riottosa" si impegni in una discussione alternativa rispetto al giudizio, può anche semplicemente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.

Nel caso specifico il Tribunale di Udine, di fronte alla lamentela del convenuto sul fatto che non fosse stato esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio per il caso specifico, disponeva l'esperimento dello stesso al quale si presentavano solo i due avvocati delle parti chiedendo un rinvio e successivamente comunicando l'intenzione di non procedere ulteriormente, senza emissione di alcun verbale. In conseguenza a ciò il Tribunale dichiarava la causa improcedibile adducendo il mancato svolgimento della mediazione. La Corte di Appello confermava poi questa sentenza. 

Si tratta della prima sentenza di Cassazione (fonte "Guida al Diritto" n.17/2019) successiva alla reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione civile in alcuni ambiti civili, avvenuta con la legge 98/2013 dopo la "bocciatura" della Corte Costituzionale tramite la sentenza 272/2012. La legge del 2013 ha anche introdotto la presenza obbligatoria dell'avvocato accanto alla parte in tutte le controversie per le quali il tentativo conciliativo è obbligatorio.

 
 
 
 
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