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Iscrizione di ipoteca, il giudice per l'opposizione dipende dalla natura dell'atto sottostante (Cassazione sezioni unite ordinanza n.17111 dell'11/7/2017)
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Sentenza 
11 luglio 2017 10:19
 
Relativamente ai ricorsi avverso l'iscrizione di ipoteca ex art.77 Dpr 602/73 la Cassazione a sezioni unite specifica che la giurisdizione cambia sulla base della natura dell'atto posto a fondamento dell'iscrizione ipotecaria. Quindi giudice tributario per gli atti tributari (cartelle tributarie) e giudice ordinario per gli altri atti (non tributari). 
Questa la parte importante della sentenza:
"(...) In forza di tali considerazioni anche dopo la citata modifica normativa che determina la competenza del Giudice tributario avverso l'opposizione alla iscrizione di ipoteca, si ritiene di dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che scinde la giurisdizione in base alla natura dell'atto posto a fondamento della iscrizione ipotecaria. Ove l'iscrizione ipotecaria concerna una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre invece di natura non tributaria, e l'impugnazione sia stata proposta, anziché separatamente innanzi ai giudici diversamente competenti in relazione alla natura dei crediti posti a base del provvedimento cautelare, unicamente dinanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria e rimettere la causa dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di natura tributaria cfr Sez. Un. n. 14831/2008 per l'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta davanti al giudice tributario). È irrilevante, invece, la tipologia di crediti che concorrono a costituire la soglia minima per l'iscrizione di ipoteca. (Cass. Sez. 5, sent. n. 20055 del 2015). Ric. 2016 n. 10814 sez. SU - ud. 06-06-2017 -3- Corte di Cassazione - copia non ufficiale Il giudice ordinario dovrà, quindi trattenere la causa presso di sé in relazione alle cartelle relative a crediti non tributari posti a fondamento del provvedimento in questione e alla domanda risarcitoria, e rimetterla dinanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a cartelle relative a crediti di natura tributaria. La parziale soccombenza e la particolarità della questione consentono di ritenere compensate le spese del giudizio di legittimità P.Q.M. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a crediti non tributari e per la domanda di risarcimento danni e la giurisdizione del giudice tributario per le cartelle tributarie. "
 
 
 
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