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Ipoteca esattoriale e avvio del procedimento di riscossione: serve un preavviso al contribuente (Cassazione, sentenza n.12237 del 9/5/2019)
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Sentenza 
9 maggio 2019 12:41
 
Il caso riguarda l'iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia effettuata ad oltre un anno di distanza dalla notifica (peraltro anche questa contestata) delle cartelle esattoriali, senza preventiva notifica di alcun avviso. Si tratta, lo precisiamo, di un caso datato (dal 2004 al 2009 in Tribunale, nel 2016 la sentenza di Appello) per il quale ancora non vigeva l'obbligo,  introdotto dal Dl 70/2011 intervenendo sull'art.77 -comma 2bis- del Dpr 602/73, di notificare un preavviso contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di 30 giorni.
Per la Corte, e questo è uno dei principi importanti, si applica comunque quanto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea agli articoli 41,47 e 48 (*), ovvero la concessione al contribuente della facoltà di pagare o di presentare osservazioni prima che vengano attuate le procedure di riscossione coattiva. La mancata attivazione di un possibile contraddittorio, quindi, comporta per la Corte la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento.

I principi sanciti: 
- "Principio generale dell'ordinamento - e, vorrebbe dirsi, principio generale di civiltà - è che l'amministrazione finanziaria non possa compiere atti "a sorpresa" in danno del contribuente, e per lui pregiudizievoli."
- (*) Quando l'amministrazione finanziaria intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest'ultimo è imposto dagli artt. 41 (diritto ad una buona amministrazione), 47 (diritto ad un ricorso effettivo) e 48 (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea [nel testo proclamato a Strasburgo il 12 dicembre 2007, ma comunemente detta "Carta di Nizza", la quale, come noto, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, primo comma, del Trattato sull'Unione europea (nel testo consolidato risultante dalle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 13.12.2007, ratificato e reso esecutivo con I. 2.8.2008 n. 130), ha lo stesso valore giuridico dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea (come già ritenuto da questa Corte, con la ricordata sentenza Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, Rv. 632586 - 01; in seguito, in senso conforme, Sez. U, Sentenza n. 19668 del 18/09/2014, Rv. 632616 - 01; Sez. 6 - 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015, Rv. 637511 - 01). Con le decisioni appena ricordate si è infatti stabilito che l'amministrazione finanziaria, prima di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, deve avvertirlo che procederà alla suddetta iscrizione, e concedergli trenta giorni per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. E tale onere è richiesto a pena di nullità."
 
 
 
 
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