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Guida col telefonino, la multa è valida anche se non c'è il fermo (Cassazione, ordinanza n.10840 del 18/4/2019)
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Sentenza 
18 aprile 2019 11:39
 
Il caso riguarda una multa per guida con telefonino (non a viva voce né dotato di auricolare) avverso la quale si è arrivati in Cassazione con la motivazione principale del mancato fermo (contestazione immediata); riguardo alla motivazione apposta sul verbale, consistente nella "impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolazione della circolazione" il ricorrente sostiene che sia apparente e di stile, quindi in pratica insufficiente.
  
La corte rigetta il ricorso ribadendo che il fermo in questo e altri casi sia necessario per legge salva l'indicazione da parte del soggetto accertatore delle ragioni della sua impossibilità. E aggiunge, riguardo alla motivazione del verbale oggetto di contestazione, che si tratti di motivazione congrua, "non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (Cass. 2206/2007)".
 
 
 
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