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Diritto di recesso: lo stand ad una fiera è locale commerciale se il consumatore 'si aspetta' la proposta di vendita (Corte di giustizia europea sentenza 7/8/2018 causa C-485/17)
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Sentenza 
7 agosto 2018 11:49
 
Il punto è la precisazione, uniforme a livello europeo, del concetto di luogo che è "fuori dei locali commerciali" del venditore, stante il diritto di recesso che in questi casi deve essere garantito e comunicato preventivamente. Il caso è la vendita di un attrezzo da giardinaggio in uno stand di una fiera di Berlino.
La Corte europea osserva che:
- il locale commerciale include negozi, stand o camion nei quali il professionista esercita il commercio in modo permanente o abituale;
- gli stand alle fiere commerciali non sono luoghi dove l'attività di vendita viene eserciotata in modo permanente, mentre per quanto riguarda l'abitualità ci si deve riferire all'elemento "sorpresa", ovvero alla questione se il consumatore medio si aspetti o meno la proposta di vendita presso quel locale o, per contro, possa ritenersene "sopreso". 
- di conseguenza NON sono locali commerciali gli spazi accessibili al pubblico quali strade, centri commerciali, spiagge, impianti sportivi, trasporti pubblici che il venditore utilizzi eccezionalmente (oltre a domicili privati e luoghi di lavoro).

Questa la massima
"Uno stand di una fiera commerciale in cui il professionista esercita le proprie attività pochi giorni all'anno è un "locale commerciale" se il consumatore medio, alla luce di tutte le circostanze di fatto legate all'attività, possa ragionevolmente aspettarsi che detto professionista vi eserciti le proprie attività e che gli propoga di concludere un contratto. Spetta al giudice nazionale, tenendo conto della giurisprudenza della Corte, considerare l'elemento della permanenza e dell'abitualità per accertare se l'attività di vendita è esercitata al di fuori dei locali commerciali."
 
 
 
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