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Decreto ingiuntivo al consumatore va notificato presso la sua residenza (Cassazione ordinanza n.11389 dell'11/5/2018)
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Sentenza 
11 maggio 2018 12:57
 
Il decreto ingiuntivo destinato al consumatore va notificato al suo indirizzo di residenza, e si intende per tale quello che lo stesso ha al momento della domanda, e non quello (nel caso in esame diverso) che aveva al momento della conclusione del contratto.
Non è rilevante il fatto che l'atto sia stato comunque notificato, al vecchio indirizzo del consumatore, nelle mani di un familiare che risulta "convivente". Nel caso specifico si trattava della madre che aveva accettato l'atto per la figlia.
La Corte, nel cassare l'ordinanza impugnata, rimanda la prosecuzione del giudizio presso il Tribunale del luogo di residenza del consumatore.

Principio:
 "In tema di controversie tra consumatore e professionista, l'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. Codice del consumo) va interpretato nel senso che la residenza del consumatore, cui la norma ha riguardo, è quella che lo stesso ha al momento della domanda e non quella che egli aveva al momento della conclusione del contratto"
 
 
 
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