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Debiti tributari sotto i 1000 euro per il periodo 2000/2010: le cartelle sono nulle e cessa la materia del contendere (Cassazione, sentenza n. 13623 del 21/5/2019)
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Sentenza 
21 maggio 2019 10:38
 
Arriva in Cassazione una causa inerente una questione tariffaria per una cartella di pagamento relativa alla TARSU 2008 emessa dalla SERIT SICILIA. La Corte, senza esaminare i motivi di ricorso, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere applicando l'art.4 del Dl 119/2018 che ha annullato "in automatico" debiti di importo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010.  

Ecco le ragioni della decisione:
"La norma dell'art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119, convertito nella legge 17.12.2018, n. 136, ha previsto che "i debiti di importo residuo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro. comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti per la riscossione dal 1' gennaio 2000 al 21.12.2010 ..... sono automaticamente annullati...". La fattispecie in esame rientra in detta previsione dato che il debito del contribuente per mancato pagamento della TARSU ammonta ad € 323,00 ed è relativo all'anno 2008. Deve, quindi, pronunziarsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 4 del D.L. n. 119/2018 citato. p.q.m.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23.10.2018, n.119." 
 
 
 
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