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Debiti del condominio, i condomini possono essere pignorati per le somme dovute (Cassazione, sentenza n.12715 del 14/5/2019)
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Sentenza 
14 maggio 2019 11:53
 
Caso: un creditore di un condominio agisce in via esecutiva nei confronti del condominio stesso, col pignoramento del conto corrente condominiale e del credito del condominio verso uno dei condomini. La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso la procedura -promosso dal condominio e dal condomino pignorati- ma entra comunque nel merito, ritenendo di particolare importanza la questione di diritto. 
Spiega poi che il creditore del condominio ha senz'altro la facoltà di procedere all'espropriazione dei crediti del condominio nei confronti dei condomini essendo sufficiente che sia configurabile un effettivo rapporto tra condominio e singolo condomino avente per oggetto il pagmento dei contributi condominiali. Il rapporto obbligatorio tra condominio e condomino è affermato anche dall'art.63 disp.att.c.c. che prevede -sia nella precedente che nell'attuale formulazione- che l'amministratore possa addirittura ottenere un decreto ingiuntivo in favore del condominio, sulla base dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea. Non è violato nemmeno il principio di parzialità delle obbligazioni condominiali che impone l'esecuzione del singolo condomino nei limiti della sua quota di partecipazione; questo perchè anche laddove l'esecuzione avvenga contro il condominio l'espropriazione riguarda beni condominiali di proprietà comune, che appartengono pro-quota a tutti i condomini.

Principio:
"Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt.2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, in tal caso nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt.543 c.p.c. e ss."

 
 
 
 
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