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Condominio: Il nuovo proprietario non risponde mai per la morosità oltre il biennio (Cassazione sentenza n.10346 del 12/4/2019)
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Sentenza 
12 aprile 2019 11:10
 
Si tratta di una sentenza che conferma quanto previsto dal Codice Civile riguardo al soggetto che subentra nei diritti di un condomino (nel caso l'acquirente dell'appartamento), ovvero che lo stesso è "obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente." 
Nel caso in oggetto l'acquirente si vedeva richiedere pagamenti solidali di morosità di periodi più ampi con riferimento ad un regolamento condominiale che veniva pertanto contestato in giudizio come redatto in violazione delle norme del codice civile (art.72 e 63 disp.att.).
La Cassazione afferma questo principio:
"in tema di condominio negli edifici, la responsabilità solidale dell'acquirente di una porzione dì proprietà esclusiva per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal condomino venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63, (già) secondo co., disp. att. c.c. e non già l'art. 1104 c.c. atteso che, ai sensi dell'art. 1139 c.c., le norme sulla comunione in generale si estendono al condominio soltanto in mancanza di apposita disciplina" ( Cass. 27 febbraio 2012, n. 2979). 
 
 
 
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