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Condominio: legittima la rinuncia all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento anche quando il regolamento la vieta (Cassazione sentenza n.11970 del 12/5/2017)
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Sentenza 
12 maggio 2017 9:28
 
La Cassazione stabilisce un punto importante anche relativamente alla validità di una disposizione contenuta nel regolamento condominiale. Quindi, posto il principio che il condomino deve essere libero di rinunciare all'impianto centralizzato di riscaldamento per rendersi autonomo, stante l'obbligo di continuare a partecipare alle spese di gestione dello stesso, viene anche precisato che eventuali clausole del regolamento che si esprimessero in senso contrario sarebbero nulle.
Questa l'elaborazione del concetto:
"(...) è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento - anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini - purché l'impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, secondo comma, cod. civ., dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato. in tal caso, egli è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso. Né può rilevare, in senso impediente, la disposizione eventualmente contraria contenuta nel regolamento di condominio, anche se contrattuale, essendo quest'ultimo un contratto atipico meritevole di tutela solo in presenza di un interesse generale dell'ordinamento. Deve quindi ritenersi che la condivisibile valutazione di nullità della clausola regolamentare impeditiva del distacco del singolo condomino, si estenda anche alla correlata previsione che obblighi il condomino al pagamento delle spese di gestione malgrado il distacco, dovendosi ragionevolmente sostenere che la permanenza di tale obbligazione di fatto assicuri la sopravvivenza della clausola affetta da nullità, impedendo il prodursi di quello che è il principale ed auspicato beneficio che il condomino intende trarre dalla decisione di distaccarsi dall'impianto comune. Non appare quindi logicamente e giuridicamente sostenibile l'assunto secondo cui le previsioni del regolamento che, da un lato, vietano il distacco e, dall'altro, prevedono l'obbligo di contribuzione a carico del condomino che non usufruisca più dal servizio ( anche per l'ipotesi di distacco) possano avere una sorte diversificata in punto di accertamento della loro validità, apparendo la seconda complementare alla prima, ne senso di assicurare surrettiziamente la sua operatività nei fatti."

 
 
 
 
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