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Condominio: gli impianti centralizzati sono beni comuni (Cassazione sentenza n.28616 del 29/11/2017)
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Sentenza 
29 novembre 2017 11:57
 
Nel caso in esame il condominio -con ogni unità immobiliare dotata di un contatore dell'acqua indipendente e utenze singole- aveva deliberato che la manutenzione dell'impianto centralizzato spettava ad un'unica condomina imputandole l'utilizzo esclusivo dello stesso. La Cassazione ha invece precisato che l'impianto centralizzato -quello idrico come quello di riscaldamento- è parte comune con gestione a carico di tutti i condomini. 
I giudici si sono così espressi:
"(...)l'impianto centralizzato (in questo caso, di distribuzione dell'acqua potabile) costituisce "un accessorio di proprietà comune", circostanza che obbliga i condomini a pagare le spese di manutenzione e conservazione dell'impianto idrico condominiale, salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale, ipotesi quest'ultima che non ricorre nella caso in esame ( si veda Cass. n.7708 del 2007; Cass. n. 19893 del 2011). Infatti, anche a ritenere ammissibile il distacco degli appartamenti dall'impianto idrico centralizzato, laddove non comporti squilibrio nel suo funzionamento, né maggiori consumi, alla legittimità del distacco consegue al più il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non certo i costi di manutenzione. In tal senso, sebbene anche in relazione ad altri servizi condominiali, si è affermato che (così Cass. n. 28679 del 2011) è legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato di riscaldamento - anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini - purché l'impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123, secondo comma, c.c., dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato; in tal caso, egli è tenuto solo a pagare le spese di conservazione dell'impianto stesso. "
 
 
 
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