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Cartelle esattoriali: non sono motivi di nullità la mancanza di firma e/o di intimazione a pagare (Cassazione sentenza n.26142 del 3/11/2017)
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Sentenza 
3 novembre 2017 10:36
 
Sull'omessa intimazione a pagare, il primo motivo di contestazione, la Cassazione precisa che
" è infondato in quanto non è adeguatamente argomentata la decisività del punto costituendo comunque la cartella una richiesta di pagamento del tutto analoga all'intimazione al medesimo ed essendo stata la stessa redatta secondo il modello vigente all'epoca." Sulla necessità dell'intimazione prevista dall'art.25 Dpr 602/73 anche la commissione tributaria aveva ritenuto sufficiente l'invito ad adempiere entro un termine e l'avviso che, decorso il medesimo, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. 

Sulla mancanza di firma del responsabile del procedimento viene precisato che è sufficiente ne sia indicato il nome:
2 - Il secondo motivo, sulla invalidità della cartella per la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento, non tiene conto del principio di diritto formulato da questa Corte (da ultimo: Sez. 5, n. 25773 del 05/12/2014 Rv. 633901) secondo il quale l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice. 

 
 
 
 
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