testata ADUC
Carte telefoniche: costituisce pratica sleale la commercializzazione di carte con servizi a pagamento preimpostati all'insaputa del consumatore (Corte di giustizia europea sentenza 13/9/2018 cause riunite C-54/17)
Scarica e stampa il PDF
Sentenza 
13 settembre 2018 12:47
 
La sostanza della pronuncia è che l'immissione in commercio di carte SIM contenenti servizi a pagamento preimpostati e preattivati costituisce pratica commerciale aggressiva e sleale se i consumatori non sono stati previamente informati. La sentenza è a Corti riunite rispetto a due casi, C-54/17 e C-55/17.

Principi contenuti nella sentenza:
1) La nozione di «fornitura non richiesta», ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che, con riserva di verifiche da parte del giudice del rinvio, essa ricomprende condotte come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, consistenti nella commercializzazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d’identità dell’abbonato) sulle quali sono preimpostati e preattivati determinati servizi, quali la navigazione Internet e la segreteria telefonica, senza che il consumatore sia stato previamente ed adeguatamente informato né di tale preimpostazione e preattivazione né dei costi di tali servizi.
2) L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in virtù della quale una condotta che costituisce una fornitura non richiesta, ai sensi dell’allegato I, punto 29, della direttiva 2005/29, come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, deve essere valutata alla luce delle disposizioni di tale direttiva, con la conseguenza che, secondo tale normativa, l’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, non è competente a sanzionare una siffatta condotta.
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS