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Caduta sulle scale condominiali: non sempre è responsabile il condominio (Cassazione sentenza n.10154 del 27/4/2018)
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Sentenza 
27 aprile 2018 10:37
 
Il caso riguarda una caduta sulle scale condominiali a causa della presenza di sostanze oleose sulle stesse. Il condomino ha fatto causa al condominio -nella persona dell'amministratore - chiedendo il risarcimento del danno. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno dato torto al ricorrente nel ricondurre la responsabilità della presenza della sostanza oleosa al condominio-custode dei beni comuni, classificando il caso come FORTUITO, imprevedibile ed inevitabile ed addebitando la presenza di tale sostanza ad un terzo non identificabile. 
La Cassazione conferma la sentenza di appello osservando come il condominio-custode abbia fornito la prova del "caso fortiuito" originato da un "fatto del terzo", appoggiata anche dal fatto che per le scale condominiali fosse attivo un servizio bisettimanale di pulizia. In altri termini, e questo è rilevante, la Cassazione ha ritenuto corretta la presunzione che la presenza della sostanza oleosa fosse imputabile ad un soggetto terzo rispetto al condominio, circostanza che vede quindi il caso inquadrato come "fortuito". Il fatto che il terzo non sia identificabile non è d'ostacolo, e l'evento rimane quindi imprevedibile ed inevitabile e non imputabile alla responsabilità del condominio.
Sul diritto le considerazioni riguardano l'art.2051 codice civile.



 
 
 
 
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