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Bollo auto: si paga anche in caso di fermo amministrativo fiscale (Corte Costituzionale ordinanza n.19 del 14/2/2019)
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Sentenza 
14 febbraio 2019 11:52
 
I provvedimenti di fermo amministrativo (ganasce fiscali) di un veicolo non fanno venir meno l'obbligo di pagamento della tassa di possesso (bollo auto), che grava sulla proprietà del veicolo e non sulla sua circolazione.  Ciò vale nel caso di fermo fiscale, ovvero provvedimento disposto come misura cautelare attivata dagli agenti della riscossione a seguito di tasse/cartelle/avvisi non pagati.
L'esenzione prevista dal Dl 953/1982 art.5 riguarda infatti solo il fermo disposto come sanzione accessoria alla violazione del codice della strada. La Corte conferma con questa sentenza una norma della Regione Campania che esclude dall'esenzione appunto il "fermo fiscale" considerato atto a garanzia del credito degli enti pubblici. Fondamentale per la Corte, in tal senso e come osservazione "giustificativa", il fatto che il fermo come misura di garanzia del credito di enti pubblici è stato introdotto nella normativa italiana (Dpr 602/1973) dopo il 1982, dal Dl 669/1996. 




 
 
 
 
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