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Bollo auto, Regioni libere di prevedere esenzioni (Corte Costituzionale, sentenza n.122 del 20/5/2019)
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Sentenza 
20 maggio 2019 12:25
 
La Corte, pur dichiarando incostituzionale una parte di una norma regionale, ammette argomentando la sentenza che la Regione possa estendere le esenzioni ai veicoli di interesse storico o collezionistico stante l'iscrizione degli appositi registri. 
Fa questo analizzando la natura del bollo auto, e dando nuova lettura all'art.8 del D.lgs.68/2011 che prevede che le regioni disciplinino la tassa automobilistica. Il presupposto è che la tassa si configura come un tributo derivato particolare per il quale è riconosciuto alle Regioni un più ampio margine di autonomia rispetto ad altri tributi.

Principi:
"(...)In tal modo, la tassa automobilistica, di cui all’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011, si configura come un tertium genus, rispetto al quale le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale che, senza alterarne i presupposti strutturali (in quanto la tassa automobilistica continua a partecipare della natura dei tributi propri derivati) e senza superare i limiti massimi di manovrabilità definiti dalla legge statale, possa rispondere a specifiche esigenze di differenziazione."
"Deve quindi ribadirsi che la rilevata illegittimità costituzionale della norma regionale censurata, nella parte in cui si riferisce ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico, non coinvolge la medesima norma nella parte in cui prevede per i veicoli di interesse storico o collezionistico, genericamente considerati, la necessità, ai fini della esenzione dalla tassa automobilistica, della «iscrizione in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo», stabilendo poi che «[a]i fini dell’esonero fiscale, la certificazione d’iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione»."
"Ampliando l’ambito di esenzione rispetto a quello più limitato dei veicoli «di particolare interesse storico e collezionistico» previsto dalla coeva legislazione statale, la norma regionale non ha, infatti, ecceduto il vincolo del limite massimo di manovrabilità stabilito dal principio di coordinamento di cui al comma 2 dell’art. 8 del d.lgs. n. 68 del 2011."
 
 
 
 
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