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Bollo auto: prescrizione in tre anni anche senza impugnazione della cartella (Cassazione sentenza n.20503 del 29/8/2017)
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Sentenza 
29 agosto 2017 13:26
 
La Cassazione in questa sentenza riprende il principio sancito dalla sentenza a sezioni unite n. 23397/2016  sulla non applicabilità della prescrizione decennale allo scadere dei termini utili per l'opposizione ad un atto tributario (come per esempio la cartella esattoriale), con mantenimento del periodo di prescrizione relativo al debito sottostante (in quel caso quinquennale). 
Nel caso di questa sentenza il principio viene applicato al bollo auto confermando la prescrizione triennale, specificando che la mancata impugnazione dell'atto (sempre cartella esattoriale) non comporta l'applicazione della prescrizione decennale. Conferma così la precedente pronuncia della commissione tributaria regionale.
Questa la parte dove viene espresso il concetto:
" (...) ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Nella fattispecie in esame, avente ad oggetto riscossione di tassa automobilistica, soggetta a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986, la decisione della CTR in questa sede impugnata è conforme al succitato principio di diritto, non comportando la mancata impugnazione della cartella nei termini l'applicabilità del termine ordinario di prescrizione in ordine alla successiva notifica dell'intimazione di pagamento."
 
 
 
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