La Cassazione, riguardo alle multe al c.d.s. di superamento dei limiti di velocità rilevate da apparecchi autovelox, ribadisce alcuni punti:
- stante la presenza della segnalazione preventiva obbligatoria, non è necessario che sul verbale questa venga indicata. In ogni caso l'organo accertatore ha l'onere della prova riguardo la sua presenza.
- il verbale deve invece contenere, a pena di nullità, l'espressa indicazione della taratura dell'apparecchio, e solo in questo caso il rilevamento può presumersi affidabile. La prova che la taratura non è stata eseguita grava sull'utente della strada.
Per approfondimenti sulle regole relative alle apparecchiature autovelox di rimanda alla scheda
AUTOVELOX &CO: UNA GUIDA