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Autotutela, la sospensione dell'atto non blocca il termine per ricorrere (Cassazione, sentenza n.13367 del 17/5/2019)
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Sentenza 
17 maggio 2019 11:21
 
Caso: una ditta impugnava avvisi di accertamento ICI; il ricorso veniva dichiarato inammissibile (in secondo grado, CTR) per mancato rispetto del termine di impugnazione previsto dall'art.21 D.lgs.546/92. A detta dei giudici la disciplina di legge inerente i termini di impugnazione non poteva essere infatti derogata da un atto amministrativo di sospensione degli avvisi emesso in sede di autotutela.
La Cassazione a cui si rivolge poi il ricorrente rigetta il ricorso confermando le tesi della CTR ed interpretando l'art.2 quater commi1-bis, quater e quinquies del di 564/94 come disposizione che "nel disciplinare il procedimento di autoannullamento dell'atto e in particolare i rapporti con il ricorso giurisdizionale, non contempla alcuna ipotesi di interruzione e/o sospensione del termine processuale per impugnare l'atto previsto dall'art 21 d.lvo 546/92."
Spiega anche che tale interpretazione deriva dal fatto che "Quando si è voluto regolamentare un differimento del termine processuale di impugnativa di un atto impositivo la norma lo ha espressamente disposto."
Quindi "Alla luce delle suesposte considerazioni il potere del contribuente, espressamente previsto dall'ultima parte dell' art 2 quater comma 1 quinqiues del d.l. 564/94, di impugnare, insieme all'atto modificativo o confermativo di quello sospeso, anche l'atto modificato o confermato deve intendersi limitato alla sola ipotesi in cui l'atto oggetto del procedimento di revisione non si sia già consolidato per il decorso dei termini per l'impugnazione. "
 
 
 
 
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